Nullità della sentenza d’appello che nega la discussione orale richiesta (Cass. civ. Sez. III n. 4277 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
È nulla la sentenza pronunciata in grado di appello senza consentire la discussione orale alla parte che ne abbia fatto legittima richiesta ai sensi dell’art. 352 c.p.c. Tale nullità sussiste e rileva di per sé, senza necessità che il ricorrente per cassazione abbia l’onere di indicare quali argomenti avrebbe speso se gli fosse stata consentita la discussione. L’impedimento alla discussione integra violazione del diritto di difesa, che non dipende dalla perduta possibilità di esporre argomenti più o meno convincenti, ma dalla perduta possibilità di esporre i propri argomenti tout court. Il principio si allinea alle indicazioni delle Sezioni Unite n. 36596 del 2021 in tema di anticipato deposito della sentenza.

Il Fatto

Il ricorrente, specializzatosi in medicina negli anni 1987-1990, ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Catania la Presidenza del Consiglio dei ministri, alcuni ministeri e l’Università degli Studi di Catania, chiedendo il risarcimento del danno per la tardiva attuazione delle Direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, che avevano imposto la remunerazione degli specializzandi. Il Tribunale ha dichiarato prescritto il diritto e ha rigettato la domanda.

La Corte d’appello di Catania, con la sentenza n. 1279 del 2020, ha ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione ma ha rigettato ugualmente il gravame nel merito, escludendo che la specializzazione conseguita rientrasse tra quelle per cui le direttive imponevano il reciproco riconoscimento. La parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo, tra l’altro, la mancata pronuncia sull’istanza di discussione orale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 352 c.p.c., è fondato. La Corte rileva un contrasto giurisprudenziale apparentemente non sopito sull’ipotesi se l’immotivato rigetto dell’istanza di discussione orale sia sempre causa di nullità. Un orientamento, muovendo dalla strumentalità delle forme processuali, subordina la nullità alla dimostrazione, da parte dell’impugnante, degli argomenti decisivi che avrebbe illustrato.

Un diverso orientamento ritiene invece che il nocumento al diritto di difesa sia in re ipsa, poiché la discussione costituisce l’in sé dell’esercizio del diritto di difesa e negarla impedisce all’avvocato di svolgere con pienezza il proprio mandato. Il Collegio aderisce a questa seconda impostazione, richiamando le Sezioni Unite n. 36596 del 2021, le quali hanno escluso ogni onere di allegazione in un caso affine, concernente il deposito della sentenza prima della scadenza dei termini per le difese finali.

Il Collegio argomenta che, se è nulla la sentenza depositata senza consentire l’ultimo scritto difensivo, a maggior ragione lo è quella pronunciata senza consentire la discussione. L’orientamento che esige l’indicazione degli argomenti perduti muove dall’erroneo assunto che la discussione sia utile solo se espone argomenti nuovi: in realtà essa serve anche a spiegare quanto già dedotto, corroborare punti accennati e convincere il giudice con gli strumenti della logica e della retorica. Eventuali degenerazioni della prassi non giustificano un’interpretazione che neghi un diritto.

La nullità non impone però la cassazione con rinvio: poiché il ricorrente ha chiesto la decisione nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., deve desumersi che egli reputi venuto meno l’interesse alla discussione dinanzi alla Corte d’appello. Il secondo motivo, sull’eccezione di prescrizione, è fondato quanto alla decorrenza dal 27.10.1999, ma nel merito la pretesa è infondata: la specializzazione conseguita non coincide nominalmente con quelle elencate dagli articoli 5 e 7 della direttiva 75/362, e la coincidenza sostanziale, questione di fatto, non è stata allegata né provata.

La Corte cassa quindi la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda, con regolazione delle spese dei precedenti gradi e compensazione di quelle di legittimità.

Nota della Redazione

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