Supplenze dopo la L. 107/2015: l’abuso si misura sui concorsi triennali (Cass. civ. Sez. Lav n. 20773 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego scolastico, la reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati dopo l’entrata in vigore della legge n. 107/2015 non integra abuso ai sensi della clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato quando l’Amministrazione abbia indetto correttamente i concorsi con la cadenza triennale prevista dall’art. 400 del d.lgs. n. 297/1994 e questi siano idonei a consentire il conseguimento dell’immissione in ruolo. La verifica del giudice di merito deve quindi essere specificamente orientata sull’indizione delle procedure concorsuali e sulla loro capacità di risolvere le carenze di organico, gravando sul datore di lavoro pubblico l’onere di dimostrare il legittimo ricorso al rapporto a termine. L’accertamento dell’abuso non può arrestarsi alla mera reiterazione del rapporto presso lo stesso istituto e per la stessa classe di concorso, dovendosi invece valutare anche la sussistenza di esigenze sostitutive che comprovino la temporaneità dell’esigenza.
Il Fatto
Un docente, in servizio presso una scuola secondaria di secondo grado con ripetuti contratti a tempo determinato, adiva il Tribunale chiedendo le differenze retributive per le progressioni di anzianità e il risarcimento del danno comunitario da abusiva reiterazione dei contratti negli anni scolastici 2017/2018 – 2020/2021. Il Tribunale accertava l’abuso e condannava la Regione al pagamento delle differenze retributive e di un’indennità risarcitoria pari a 2,5 mensilità.
La Regione proponeva appello deducendo l’insussistenza dell’abuso dopo la riforma del 2015, la legittimità delle supplenze su organico di fatto e l’impossibilità di riconoscere un danno in mancanza del titolo abilitante in capo al docente. La Corte d’appello rigettava il gravame, ritenendo la reiterazione abusiva e il danno presunto e indipendente dalla mancata stabilizzazione e dal possesso dell’abilitazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie i primi due motivi di ricorso, trattati congiuntamente, alla luce dei principi enunciati da Cass. n. 3908/2026, che ha ribadito quanto già affermato da Cass. n. 9049/2025.
Il Collegio osserva che l’accertamento del carattere abusivo della reiterazione delle supplenze su organico di fatto è stato condotto dalla Corte territoriale sulla base dei criteri indicati dalle pronunce del 2016, senza considerare che nel caso in esame vengono in rilievo contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della legge n. 107/2015. Tale riforma, come evidenziato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 187/2016, ha superato l’abuso non solo attraverso procedure di immissione in ruolo ma anche attraverso la previsione di concorsi da indire con cadenza triennale ex art. 1, comma 113, della stessa legge, che ha riformato l’art. 400 del d.lgs. n. 297/1994.
L’abuso è configurabile solo quando i concorsi non vengano banditi con la cadenza triennale prevista o quando, pur essendo rispettata la cadenza, siano bandite procedure inadeguate, cioè non idonee a consentire il conseguimento del bene della vita costituito dall’immissione in ruolo (ad esempio riservate ai soli docenti abilitati senza procedure abilitanti). L’indagine del giudice di merito deve quindi orientarsi sull’indizione dei concorsi e sull’idoneità degli stessi a risolvere le carenze di organico, gravando l’onere della prova sul datore di lavoro pubblico.
La Corte territoriale ha erroneamente confuso il piano dell’accertamento della ragione oggettiva che sorregge il rapporto a termine con quello, diverso e rilevante solo in caso di abuso, dell’efficacia satisfattiva della stabilizzazione ai fini del risarcimento del danno cosiddetto comunitario. Ha inoltre omesso di verificare se l’attribuzione della cattedra presso il medesimo istituto fosse necessaria nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali e se queste fossero sufficienti a colmare le carenze di organico per la classe di concorso interessata.
L’accoglimento dei primi due motivi determina l’assorbimento del terzo, concernente il danno in assenza del titolo di abilitazione. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che procederà a un nuovo esame nel rispetto dei principi enunciati.
Nota della Redazione
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