Nullità per vizio del giudice e limiti del rinvio sui compensi forensi (Cass. civ. Sez. II n. 17174 del 21.06.2024)

Titolo sostanziale 11 parole. Grasso applicato a norme, precedenti e parole chiave.
CONTENUTO:

Principi di diritto (Massima)
La nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice derivante dal rinvio dell’art. 50 quater cod. proc. civ. all’art. 161, primo comma, cod. proc. civ. non travolge gli atti processuali anteriori, che conservano la loro validità, né travolge la forma dell’atto introduttivo scelto dalla parte. Le decadenze e le preclusioni restano quelle del rito di fatto seguito prima dell’eventuale mutamento, come stabilito dall’art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150/2011. Nel giudizio di rinvio ex art. 394 cod. proc. civ. la domanda riconvenzionale non è ammissibile se non costituisce conseguenza necessaria della sentenza di cassazione e non era stata compiutamente proposta nell’originario atto difensivo. Il vizio di composizione dell’organo, pertanto, non riapre i termini per le attività assertive, deduttive ed istruttorie già precluse.

Il Fatto

Un avvocato agisce in via sommaria ex art. 702 bis cod. proc. civ. davanti al Tribunale per ottenere dalle proprie clienti il pagamento dei compensi per il patrocinio prestato in diverse cause civili. Le clienti eccepiscono l’inammissibilità del ricorso e la non conformità delle pretese alle tariffe, chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento dei danni ex art. 96 cod. proc. civ., con compensazione.

Il giudice di primo grado dispone la conversione del rito da sommario ad ordinario e decide in composizione monocratica; l’appello è rigettato. La Cassazione, con una precedente pronuncia, accoglie i motivi sul punto e cassa con rinvio, ravvisando la nullità della sentenza di primo grado per vizio di costituzione del giudice, per essere stata emessa da giudice monocratico anziché collegiale. Nel giudizio di rinvio le clienti propongono per la prima volta una domanda riconvenzionale di risarcimento per colpa professionale; il collegio la dichiara inammissibile. Contro tale ordinanza è proposto ricorso straordinario per cassazione.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi investono l’ambito del giudizio di rinvio. Le ricorrenti sostengono che la nullità dichiarata per vizio di costituzione del giudice avrebbe travolto anche l’atto introduttivo e ogni attività successiva, consentendo il recupero della domanda riconvenzionale.

La Corte respinge la tesi. La nullità riguarda la sola decisione e non gli atti anteriori, che restano validi. L’atto introduttivo ha assunto la forma del ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ.: le preclusioni vanno quindi stabilite secondo il rito sommario effettivamente utilizzato, a prescindere dai provvedimenti erroneamente adottati, ivi compresa la conversione del rito espressamente vietata nelle cause sui compensi degli avvocati che abbiano patrocinato in cause civili. Richiama sul punto la salvezza degli effetti sostanziali e processuali derivanti dalla forma dell’atto introduttivo, a prescindere dal mutamento di rito poi disposto (Cass. sez. un. n. 758 del 12.1.2022).

Il collegio fonda la conclusione sull’art. 4, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, secondo cui restano ferme le decadenze e preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Nella memoria di costituzione originaria le clienti avevano proposto solo una generica domanda ex art. 96 cod. proc. civ., non una riconvenzionale di risarcimento per colpa professionale, avanzata compiutamente solo nel giudizio di rinvio.

Tale domanda è quindi nuova e inammissibile, perché intervenuta dopo la scadenza del termine per proporre domande riconvenzionali ed eccezioni in senso stretto, come quella di compensazione. Essa non può considerarsi conseguenza necessaria della sentenza di cassazione. Ne deriva che il giudice di rinvio ha correttamente respinto la riconvenzionale impropria e l’eccezione di compensazione, senza necessità di separazione dei giudizi né di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ.; la motivazione dell’ordinanza è sul punto corretta ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.

Il terzo motivo è respinto: le norme invocate (artt. 275, 281 quinquies e 281 sexies cod. proc. civ.) riguardano il rito ordinario, non il procedimento sommario collegiale, improntato a celerità e concentrazione, che non prevede la facoltà di discussione orale. Il quarto e il quinto motivo sono inammissibili per eterogeneità delle doglianze e per non confrontarsi con la motivazione dell’ordinanza. L’ultimo motivo, sulle spese, è inammissibile ex art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.: il giudice del rinvio regola le spese secondo il principio di soccombenza rapportato all’esito globale del processo, con facoltà di compensazione parziale per singoli gradi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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