Nuova iscrizione per reato permanente e prova di resistenza in riesame (Cass. pen. Sez. II n. 26726 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora, nel corso di indagini già avviate per un reato permanente, emergano circostanze che attestano il perdurare della condotta delittuosa, il pubblico ministero può legittimamente procedere a nuova iscrizione per lo stesso reato e nei confronti della medesima persona, senza che ciò ponga limiti all’utilizzabilità degli elementi raccolti prima di tale iscrizione in relazione al segmento di condotta cui si riferiscono. Nel giudizio di riesame, il motivo che eccepisce l’inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività, in forza della cd. prova di resistenza, è affetto da aspecificità: gli elementi illegittimamente acquisiti divengono irrilevanti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze giustificano l’identico convincimento. Il termine per le indagini preliminari decorre autonomamente per ciascun indagato e da ogni successiva iscrizione, salvo il mutamento della qualificazione giuridica del fatto o l’accertamento di circostanze aggravanti.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 23.03.2026, rigettava il riesame proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale del 28.01.2026, con cui era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, condannandolo al pagamento delle spese della procedura incidentale.
Avverso tale provvedimento il difensore propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 273, comma 1, 405, comma 2, 406 e 407, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento ai capi relativi al reato associativo e ai reati-fine. Il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia respinto l’eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo lo spirare del termine massimo, decorrente dalla prima iscrizione, e contesta la ritenuta aspecificità dell’eccezione.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso, affrontando anzitutto il profilo relativo alla asserita inutilizzabilità degli atti di indagine. Quanto al reato associativo, il motivo difetta della cd. prova di resistenza: secondo giurisprudenza costante, è aspecifico il motivo che eccepisca l’inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne la decisività ai fini dell’adozione del provvedimento impugnato, poiché gli elementi in ipotesi acquisiti illegittimamente divengono irrilevanti se le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento.
Nel caso concreto manca ogni allegazione sull’incidenza dell’eventuale eliminazione degli atti contestati, mentre dall’ordinanza impugnata emerge che il compendio indiziario si fonda su plurimi elementi, tra cui gli esiti delle intercettazioni, le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e le risultanze della videosorveglianza.
La Corte prende poi posizione sulla nuova iscrizione in caso di reato permanente. Pur non condividendo la tesi secondo cui, procedendosi per reato permanente come l’associazione mafiosa, l’esecuzione delle indagini sarebbe autorizzata per tutta la durata della condotta, il Collegio afferma che, quando nel corso di un’attività investigativa già avviata emergano circostanze attestanti il perdurare della condotta delittuosa, nulla vieta al pubblico ministero di procedere a nuova iscrizione per lo stesso reato e verso la medesima persona. Nessuna norma di rito lo impedisce, e la soluzione opposta imporrebbe la chiusura delle indagini già avviate e l’apertura di un nuovo procedimento dalla stessa data, con esito irragionevole e pregiudizievole per la pretesa punitiva dello Stato e la tutela delle vittime.
Quanto ai reati-fine, il motivo è manifestamente infondato. Costituisce principio consolidato che il pubblico ministero deve procedere a nuova iscrizione sia quando acquisisce elementi su ulteriori fatti costituenti reato nei confronti della stessa persona, sia quando raccolga elementi sul medesimo o su un nuovo reato a carico di persone diverse dall’originario indagato. Il termine per le indagini preliminari, previsto dall’art. 405 cod. proc. pen., decorre autonomamente per ciascun indagato dal momento dell’iscrizione e, per la persona originariamente sottoposta ad indagini, da ciascuna successiva iscrizione. Poiché i reati-fine risultano commessi nel corso del 2023, non può prospettarsi alcuna illegittima duplicazione di iscrizione.
Infine, è aspecifico il profilo con cui si censura la mancata autonoma verifica della legittimità della decisione in ragione della natura pienamente devolutiva del riesame. Sebbene il riesame sia mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo, qualora l’impugnazione sia limitata a uno solo dei presupposti applicativi della misura, sui punti non censurati sussiste un obbligo motivazionale attenuato. Nella specie il Tribunale ha comunque ribadito ampiamente l’adeguatezza dell’apparato motivazionale dell’ordinanza genetica.
Nota della Redazione
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