Diniego di discarico del concessionario per riscossione parziale e negligente (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 31 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il concessionario della riscossione non ha diritto al discarico delle quote inesigibili quando la documentazione dimostri un’attività di esazione disordinata, episodica e frazionata, protratta per oltre un decennio e sostanzialmente limitata alla notifica di ingiunzioni e avvisi di intimazione. L’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999 postula la prova del diligente adempimento dei compiti istituzionali e dell’impossibilità, non imputabile al concessionario, di proseguire utilmente la riscossione. La sopravvenienza della normativa sulla rottamazione dei crediti resta irrilevante quando, alla data della sua entrata in vigore, l’esazione era già gravemente compromessa per l’inidoneità delle azioni poste in essere. In caso di rigetto del ricorso, l’importo dovuto è liquidato nella misura di un terzo dell’importo iscritto a ruolo, restando esclusa la riduzione prevista per la definizione agevolata.

Il Fatto

Un Comune avvia una verifica su 142 partite di credito affidate a una società concessionaria della riscossione, contestando la mancata protratta esazione delle somme iscritte a ruolo. Non ritenendo fondate le risposte ottenute, l’ente locale adotta altrettanti provvedimenti di diniego del discarico.

La società impugna i provvedimenti davanti alla Sezione giurisdizionale, eccependo vizi del procedimento e l’insussistenza del potere di controllo comunale, in forza delle norme della legge finanziaria per il 2015. Il giudizio, sospeso per un duplice intervento della Corte costituzionale, viene riassunto e trattenuto in decisione. La controversia all’esame riguarda il carico riferito a un singolo debitore, per ruoli degli anni 2001, 2004, 2007 e 2010, in materia di sanzioni del codice della strada e oneri aggiuntivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la propria precedente decisione nella stessa vicenda, dove ha qualificato il giudizio come azione di accertamento del diritto dell’ente alla riscossione delle quote inesigibili, non come annullamento del provvedimento impugnato. Su questa base, i vizi dell’attività amministrativa rilevano solo se si riverberano sul diritto al rimborso.

Le sentenze della Corte costituzionale hanno chiarito che ai rapporti tra l’ente e la società si applica la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. Il termine per la dichiarazione di inesigibilità era quindi scaduto. Tuttavia, in applicazione del principio del ragionevole affidamento sulla normativa derogatoria, la sola omissione della comunicazione non basta a fondare il diniego, occorrendo verificare i presupposti sostanziali.

La Corte ricorda che il diniego tempestivamente impugnato non sospende l’attività del concessionario, che deve anzi proseguire la riscossione per evitare decadenze e prescrizioni. Va quindi valutato l’esito delle attività svolte nelle more e delle somme riscosse, con rideterminazione della sanzione.

Entrando nel merito, il Collegio accerta che la società ha documentato la definizione di tre cartelle e il pagamento parziale di una quarta. Rispetto a queste poste il ricorso è accolto, poiché la loro riscossione esclude il presupposto del diniego. Il ricorso è respinto per l’importo residuo della quarta ingiunzione, azzerato per effetto della rottamazione dei crediti.

La documentazione rivela però un’attività di riscossione disordinata, frazionata in atti ripetitivi e diluita nel tempo, con lunghe pause e verifiche patrimoniali effettuate a notevole distanza dalla notifica delle cartelle. Mancano interlocuzioni documentate con il Comune. La società non ha provato la sussistenza dei presupposti per proseguire utilmente la riscossione, né la rottamazione può soccorrere, essendo l’esazione già di difficile esazione alla data della sua entrata in vigore.

Sul quantum, il Collegio esclude la definizione agevolata, prevista solo per il pagamento entro novanta giorni, e liquida la somma dovuta nella misura di un terzo dell’importo iscritto a ruolo, con interessi e spese. Le spese di giudizio sono integralmente compensate per la complessità del quadro normativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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