Non luogo a deliberare sul visto se la controversia riguarda l’interpretazione del giudicato (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 174 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità intestato alla Corte dei conti dall’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011 non ha lo scopo di risolvere controversie tra l’Amministrazione e l’organo di controllo o il privato, ma di verificare la regolarità amministrativa della procedura e la legittimità del provvedimento portato ad esecuzione nonostante le osservazioni impeditive. L’interpretazione del titolo giudiziale e la verifica dell’esatta attuazione del giudicato, secondo la sequenza causa petendi-petitum-decisum, sono compiti istituzionalmente devoluti al giudice dell’esecuzione. Ne consegue che la Corte dei conti deve dichiarare il non luogo a deliberare quando la questione sollevata dall’organo di controllo attenga alla corretta esecuzione del dictum giudiziale e non alla legittimità del provvedimento.
Il Fatto
Il Dirigente scolastico di un istituto comprensivo emanava un decreto di liquidazione di differenze retributive in favore di una docente, in esecuzione di una sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla ricostruzione dell’anzianità di servizio per il periodo di insegnamento a tempo determinato. Il provvedimento, munito di ordine di esecuzione ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, veniva trasmesso alla Ragioneria territoriale dello Stato per il controllo preventivo di legittimità.
La Ragioneria negava il visto, contestando le modalità di esecuzione del giudicato e richiedendo chiarimenti sull’esatta individuazione dell’effetto conformativo della sentenza. L’Amministrazione scolastica, ricevuta l’osservazione impeditiva, ribadiva il contenuto del decreto e apponeva l’ordine di esecuzione, dichiarando di non avere altra scelta che dar corso al provvedimento in ottemperanza alla sentenza passata in giudicato. La Ragioneria procedeva quindi alla registrazione forzosa e trasmetteva gli atti alla Sezione di controllo della Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
La Sezione regionale di controllo per la Campania ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo del controllo successivo di legittimità, verificando la sussistenza dei presupposti per l’attivazione del controllo ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 123/2011. Ha accertato il rispetto dei termini procedimentali, considerando la dichiarazione dirigenziale successiva come ordine di esecuzione del provvedimento, emesso in riscontro all’osservazione impeditiva della Ragioneria.
Nel merito, la Corte ha rilevato che la questione sollevata dalla Ragioneria territoriale non riguardava la legittimità del decreto in sé, ma l’interpretazione del titolo giudiziale sotteso, ovvero la portata del dictum della sentenza del giudice del lavoro. La Ragioneria contestava, infatti, che il decreto non adempisse correttamente al disposto giudiziale in punto di riconoscimento dell’anzianità di servizio.
Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, la Sezione ha precisato che l’interpretazione del titolo giudiziale e la verifica dell’esatta attuazione del giudicato sono compiti devoluti al giudice dell’esecuzione, come affermato da Cons. Stato, Ad. Plen., n. 11/2016 e da Cass. civ., n. 10806/2020. L’oggetto del controllo successivo di legittimità è, invece, limitato alla valutazione della conformità alla legge del provvedimento, nella qualità di garante della corretta gestione del bilancio dello Stato, secondo quanto stabilito dalle SS.RR. n. 9/CONTR/2012.
La Corte ha quindi concluso che investire il giudice contabile di questioni interpretative di titoli giudiziali emanati da altri plessi giurisdizionali determinerebbe uno sconfinamento in materie spettanti ad altre giurisdizioni. La questione posta dalla Ragioneria esulava dal perimetro del controllo successivo di legittimità, rendendo necessaria la declaratoria di non luogo a deliberare sull’ammissione al visto del decreto.
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Nota della Redazione
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