Inammissibili le censure su prove e inquadramento se contestano il fatto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5508 del 01.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione per cassazione di una decisione che abbia rigettato la domanda di differenze retributive per mansioni superiori e lavoro straordinario, le censure che investono la valutazione delle prove e la comparazione delle mansioni con i livelli del contratto collettivo si risolvono in un sindacato sul fatto, estraneo al giudizio di legittimità. La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è configurabile solo quando il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi, non già quando attribuisca maggior forza di convincimento ad alcune prove rispetto ad altre, attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ.. Parimenti non è censurabile la mancata valorizzazione dell’inosservanza dell’ordine di esibizione, integrando essa un apprezzamento discrezionale. Il procedimento trifasico di comparazione delle mansioni resta rispettato quando il giudice di merito ne giustifichi l’esito alla luce del criterio di prevalenza.
Il Fatto
Il lavoratore aveva convenuto in giudizio due società datrici, alle cui dipendenze aveva prestato attività per periodi distinti, chiedendo la condanna al pagamento di differenze retributive per mansioni superiori a quelle di inquadramento, lavoro straordinario, ferie, festività e permessi non goduti. Il Tribunale aveva respinto la domanda, per la carenza di prova delle mansioni superiori e dell’orario straordinario.
La Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza indicata, ha confermato la reiezione, pur in esito a un esame critico delle risultanze istruttorie, incluse quelle documentali oggetto di consulenza tecnica d’ufficio. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, richiamati con memoria.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha premesso che il giudice di merito ha valutato globalmente documenti e prove orali, con scrutinio congruamente argomentato. Il giudizio sull’attendibilità dei testi e la scelta tra le varie risultanze probatorie costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza dover confutare ogni deduzione difensiva.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., la Corte ha ribadito che essa è correttamente deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi. È invece inammissibile la doglianza che il giudice, nel valutare le prove proposte, abbia attribuito maggiore forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ.. La violazione di quest’ultima norma ricorre solo se si alleghi che il giudice non abbia operato secondo il suo prudente apprezzamento, attribuendo alla prova un valore diverso o quello proprio di una differente risultanza.
Nel caso concreto le violazioni non si sono verificate, avendo la Corte territoriale negato, nell’ambito della valutazione globale, che i documenti esibiti fossero riconducibili al lavoratore in assenza di espressa identificazione delle sottoscrizioni.
Quanto all’ordine di esibizione, la Corte ha ricordato la discrezionalità del potere officioso ai sensi dell’art. 421 cod. proc. civ., in assenza di alcun vincolo, e la pari discrezionalità nel desumere argomenti di prova dall’inosservanza. La mancata valorizzazione di tale inosservanza non è censurabile in sede di legittimità.
Il terzo motivo, relativo all’art. 2103 cod. civ., è anch’esso inammissibile. La Corte territoriale ha rispettato il procedimento trifasico – accertamento delle attività svolte, individuazione delle qualifiche contrattuali, raffronto – e il criterio di prevalenza, giustificando l’inquadramento nel livello attribuito in base a una distinzione qualitativa delle mansioni. Tutte le censure, in conclusione, si risolvono in una diversa interpretazione delle risultanze processuali, insindacabile in sede di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.