L’avviso bonario non è presupposto di legittimità della cartella esattoriale emessa in esito a controllo automatizzato (Cass. civ. Sez. 5 n. 7068 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’adempimento da parte dell’Amministrazione finanziaria a una pronuncia giurisdizionale di primo grado provvisoriamente esecutiva non integra acquiescenza e non determina la cessazione della materia del contendere quando l’Ufficio abbia impugnato la decisione, permanendo l’interesse a coltivare il giudizio di gravame per ottenere la riforma della sentenza sfavorevole. Il divieto di nuove eccezioni in appello concerne le eccezioni in senso tecnico e non le mere argomentazioni difensive, sicché l’Amministrazione può prospettare per la prima volta nel giudizio di secondo grado nuovi argomenti a sostegno della propria pretesa. La produzione di documenti in appello è disciplinata dall’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, norma speciale prevalente sull’art. 345 cod. proc. civ., e deve avvenire entro il termine perentorio di cui all’art. 32, comma 1, del medesimo decreto. In materia di IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile ovvero si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia del collaboratore con mansioni esecutive. La notifica della cartella a seguito di controllo automatizzato è legittima anche in mancanza di comunicazione preventiva di irregolarità quando la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione.
Il Fatto
All’esito di controlli automatizzati effettuati ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, l’Agenzia delle Entrate iscriveva a ruolo somme dovute dal contribuente, un avvocato, a titolo di IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2009 e l’agente della riscossione notificava la relativa cartella di pagamento.
Il contribuente impugnava la cartella dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, eccependo la mancata preventiva notifica dell’avviso bonario. L’atto di primo grado veniva accolto. L’Ufficio proponeva appello, prestando acquiescenza limitatamente alla pretesa IVA e contestando la sentenza con esclusivo riferimento all’IRAP; il contribuente resisteva e proponeva appello incidentale. La Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva il gravame dell’Ufficio, riconoscendo la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione sulla base dell’impiego di più lavoratori dipendenti e collaboratori.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha innanzitutto escluso la cessazione della materia del contendere invocata dal contribuente in ragione dell’avvenuto sgravio della cartella. Lo sgravio era stato disposto in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva e non poteva configurarsi come acquiescenza dell’Amministrazione, che aveva manifestato la volontà di coltivare il giudizio impugnando la pronuncia sfavorevole.
Quanto alla dedotta inammissibilità della nuova eccezione relativa alle spese per lavoro dipendente, la Corte ha chiarito che il divieto di cui all’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992 riguarda le eccezioni in senso tecnico e non le semplici difese, che possono essere prospettate anche in appello senza modificare il petitum e la causa petendi. L’Amministrazione, contestando la fondatezza della pretesa del contribuente, ha il potere di allegare nuovi argomenti a sostegno della propria posizione
Sulla produzione documentale in appello, la Corte ha ribadito la natura di norma speciale dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, che consente la produzione di nuovi documenti entro il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell’udienza, termine applicabile anche al giudizio di appello in virtù del richiamo operato dall’art. 61 del medesimo decreto. Nella specie, i documenti prodotti dall’Ufficio (studio di settore e dichiarazione dei redditi) erano stati ritualmente depositati.
In ordine al merito della pretesa IRAP, la Corte ha richiamato i principi delle Sezioni Unite n. 9451 del 2016 in tema di autonoma organizzazione, confermando che l’impiego continuativo e non occasionale di più dipendenti e collaboratori, come emerso dagli stessi atti dichiarativi del contribuente, integra il presupposto impositivo dell’imposta, a prescindere dalla valutazione delle spese per beni strumentali.
Infine, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza relativa alla mancata notifica dell’avviso bonario, affermando che la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato è legittima anche senza la preventiva comunicazione di irregolarità quando la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte nella dichiarazione, non essendo prevista alcuna sanzione di nullità dalla disciplina applicabile né dallo statuto del contribuente.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.