Giurisdizione italiana per obblighi familiari se creditore dimora in Italia (Cass. pen. Sez. VI n. 31757 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il delitto di cui all’art. 570, comma 2, cod. pen. è reato di evento e si consuma nel luogo in cui l’obbligazione di pagamento dell’assegno di mantenimento deve o avrebbe dovuto essere adempiuta. Ne deriva che, se il beneficiario della prestazione dimora stabilmente all’estero, l’illecito si perfeziona interamente su territorio non nazionale e difetta la giurisdizione del giudice italiano. La giurisdizione nazionale si radica, per contro, quando risultino commesse in Italia condotte finalizzate a sottrarsi all’obbligo o a precostituire ostacoli al suo adempimento, idonee a integrare il criterio di collegamento di cui all’art. 6 cod. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Tivoli, con sentenza del 10 gennaio 2025, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione nel procedimento a carico di un imputato del reato di cui all’art. 570, comma 2, cod. pen., per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla ex coniuge e ai figli minori, nel frattempo residenti in Scozia.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso la parte civile, deducendo la violazione dell’art. 6 cod. pen.. Il motivo centrale è che l’obbligato al versamento dell’assegno aveva conservato la residenza in Italia: poiché un segmento della condotta si sarebbe realizzato sul territorio nazionale, la giurisdizione sarebbe spettata al giudice italiano. La questione arriva così alla Corte di cassazione come conflitto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal costante orientamento secondo cui il reato contestato è catalogabile come reato di evento. Ai fini della competenza territoriale rileva il luogo di effettiva dimora del soggetto avente diritto alla prestazione dei mezzi di sussistenza. Richiama in proposito Sez. VI n. 23017 del 29.05.2014 e Sez. VI n. 27117 dell’11.03.2011.
Il principio enunciato è che il reato si consuma nel luogo in cui l’obbligazione di pagamento deve o avrebbe dovuto essere adempiuta. Se dunque l’obbligazione va eseguita all’estero, perché ivi risiede il beneficiario dell’assegno, l’illecito penale si perfeziona interamente su territorio non nazionale.
Nel caso concreto, costituisce dato oggettivo indiscusso, evidenziato dal giudice di merito e non contestato dalla ricorrente, che i beneficiari dell’assegno sono residenti in Scozia e che vi si erano trasferiti stabilmente già prima del contestato inadempimento.
La Corte richiama allora il principio già enunciato dalla stessa Sezione con la sentenza n. 8613 del 05.02.2020: in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare sussiste il difetto di giurisdizione del giudice italiano qualora l’avente diritto alla prestazione dimori stabilmente all’estero e non sussistano condotte, finalizzate a sottrarsi o a precostituire ostacoli all’adempimento, commesse nel territorio nazionale e idonee a integrare il criterio di collegamento di cui all’art. 6 cod. pen.
La Corte rileva che né dal ricorso, ove in modo assertivo si rappresenta la consumazione del reato in Italia, né dalla descrizione della fattispecie operata in sentenza emergono condotte riferibili all’imputato finalizzate a precostituire ostacoli all’obbligo alimentare, come la chiusura di conti correnti o l’occultamento di strumenti di pagamento, verificatesi in Italia. Solo condotte siffatte, se allegate e provate, avrebbero reso operativo il criterio di collegamento rappresentato dal compimento sul territorio dello Stato di parte dell’azione. La decisione del Tribunale di Tivoli è pertanto esente da censure e va confermata.
Il ricorso è quindi infondato e viene rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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