Inammissibile ricorso in cassazione avverso patteggiamento per motivi non consentiti (Cass. pen. Sez. VII n. 13076 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammissibile esclusivamente per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ovvero quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. È pertanto inammissibile il ricorso che censuri il giudizio di bilanciamento delle circostanze e la motivazione sulla prevalenza delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen., trattandosi di doglianza estranea alle ipotesi legalmente tipizzate. All’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Il Fatto

Il Tribunale di Lodi, con sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., ha applicato all’imputato la pena concordata per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, quantificata in sei mesi di reclusione e 4.000,00 euro di multa.

Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. La questione giunge così davanti alla Corte, che deve verificarne l’ammissibilità alla luce dei limiti imposti dalla disciplina del patteggiamento.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto un rilievo di ordine dirimente, di natura processuale, che assorbe ogni altra valutazione: l’impugnazione risulta proposta per motivi non consentiti. Il parametro è l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a norma del quale il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Il Collegio rileva che il ricorrente non ha posto a sostegno dell’impugnazione alcuna delle ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso avverso le sentenze di patteggiamento. La censura relativa al bilanciamento delle circostanze e alla motivazione sulla prevalenza delle attenuanti non è riconducibile né alla volontà dell’imputato, né al difetto di correlazione, né all’erronea qualificazione giuridica del fatto, né all’illegalità della pena.

La doglianza resta dunque estranea al perimetro tassativo dei motivi deducibili, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La Corte precisa che tale declaratoria può essere adottata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

All’inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende. Il Collegio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rileva che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto l’impugnazione senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. La somma è pertanto determinata in 3.000,00 euro, in considerazione delle ragioni dell’inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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