Deposito cartaceo del ricorso del Procuratore Generale ammissibile fino al 2027 (Cass. pen. Sez. 2 n. 19059 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale è ammissibile se depositato in formato cartaceo, in quanto il deposito telematico degli atti penali diventa obbligatorio solo dal 1° gennaio 2027. Sino a tale data, per gli atti di impugnazione del Procuratore Generale, il deposito può avvenire sia con modalità telematiche sia con modalità analogiche, in virtù del regime transitorio previsto dall’art. 3 d.m. n. 206/2024. La sentenza che omette di applicare la pena pecuniaria, in presenza di una fattispecie che prevede la pena congiunta, è viziata da violazione di legge e va annullata limitatamente alla determinazione della pena.
Il Fatto
Il Tribunale di Bergamo dichiarava gli imputati colpevoli del reato di truffa pluriaggravata in concorso, di cui agli artt. 110 e 640, secondo comma, cod. pen., condannandoli alla sola pena detentiva. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale, deducendo la violazione di legge per l’omessa applicazione della pena pecuniaria, prevista dalla norma incriminatrice in modo congiunto a quella detentiva.
La difesa di uno degli imputati depositava memoria eccependo l’inammissibilità del ricorso, in quanto il deposito era avvenuto in modalità cartacea e con firma analogica, in violazione del regime di deposito telematico obbligatorio introdotto dall’art. 111-bis cod. proc. pen. e dal d.m. n. 217/2023.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendola infondata. Il Collegio ha richiamato l’art. 10 d.lgs. n. 19/2024, che consente al Procuratore Generale di depositare l’atto di impugnazione nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, fino alla pubblicazione dei regolamenti attuativi della riforma.
Il decreto del Ministero della giustizia n. 206 del 2024, sostituendo l’art. 3 d.m. n. 217/2023, ha disciplinato i termini di transizione al nuovo regime di deposito telematico. In particolare, la norma stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2027 il deposito diventa esclusivamente telematico per gli uffici giudiziari penali, inclusa la corte di appello e la procura generale. Fino a tale data, è previsto un doppio binario, che consente il deposito sia in formato cartaceo sia con modalità telematiche.
La Corte ha pertanto concluso che il deposito cartaceo del ricorso, avvenuto anteriormente al 1° gennaio 2027, era rituale e l’eccezione difensiva era priva di pregio.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, poiché l’art. 640, secondo comma, cod. pen. prevede l’applicazione congiunta della pena detentiva e di quella pecuniaria. Il giudice di merito, applicando la sola pena detentiva, ha violato la legge. La sentenza è stata quindi annullata limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria, con rinvio al Tribunale di Bergamo in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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