Inammissibili in cassazione i motivi che chiedono un riesame delle prove (Cass. civ. Sez. I n. 9197 del 08.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità dell’intermediario finanziario per violazione degli obblighi informativi, il ricorso per cassazione che, pur formalmente deducendo la violazione o falsa applicazione di norme di legge, solleciti un riesame delle prove acquisite in atti è inammissibile. La censura che contesti il contenuto intrinseco di un documento, senza investire i criteri dell’ermeneutica negoziale, resta confinata al piano del merito e non è proponibile in sede di legittimità. Parimenti inammissibile è il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, in particolare quando questa sia fondata sul difetto di prova, gravante sull’intermediario, dell’avvenuto adempimento degli obblighi informativi. È nuovo, e dunque inammissibile, l’argomento introdotto per la prima volta in cassazione, senza indicazione del come, dove e quando sia stato sollevato nel merito.
Il Fatto
Una banca proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna aveva confermato la decisione del Tribunale che l’aveva condannata a corrispondere agli eredi di un investitore la somma di euro 34.758,74, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno per l’investimento effettuato dal dante causa in obbligazioni argentine. Il danno era stato quantificato nella differenza tra il prezzo pagato per l’investimento e quello ricavato dalla rivendita dei titoli, al netto delle cedole incassate.
Gli eredi resistevano con controricorso. La questione approdava in cassazione dopo che la Corte territoriale aveva ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione, ravvisato nella specie una responsabilità di natura contrattuale e confermato l’inadempimento della banca agli obblighi informativi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i cinque motivi, tutti articolati ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., e li dichiara inammissibili. Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 2943, quarto comma, cod. civ., contestando l’efficacia interruttiva della lettera datata 25 novembre 2006, che a dire della ricorrente non conteneva alcun riferimento alla domanda giudiziale poi proposta. La Corte rileva che la censura, a dispetto della sua formulazione, pretende un non consentito riesame delle prove acquisite e segnatamente del contenuto della lettera, che il giudice del merito ha valutato come validamente interruttiva della prescrizione. Manca ogni riferimento alla violazione dei criteri dell’ermeneutica negoziale: si contesta il contenuto intrinseco del documento, confinando l’accertamento al piano del merito.
Il secondo motivo censurava l’affermazione dell’inadempimento agli obblighi informativi anteriormente all’ordine di investimento, senza avvedersi che la controparte non aveva specificamente contestato l’assenza di informazioni fornite al dante causa. La Corte lo dichiara inammissibile per concomitanti ragioni: la censura non si confronta con la ratio decidendi, fondata sul difetto di prova, gravante sulla banca, dell’avvenuto adempimento, non essendo più la documentazione nella sua disponibilità e del tutto irrilevante il decorso del quinquennio dalla sottoscrizione. Inoltre il tema della non contestazione è argomento nuovo, privo di indicazioni sul come, dove e quando sia stato sollevato nel merito, circostanza necessaria ai fini dell’autosufficienza del motivo.
Il terzo e il quarto motivo investivano, rispettivamente, la valenza probatoria dell’assenza sull’ordine di acquisto della dicitura sull’informativa ricevuta e la pretesa genericità dei capitoli di prova testimoniale. Anche su questi punti la Corte ribadisce il mancato confronto con la ratio decidendi, incentrata sull’omessa conservazione documentale, e richiama il principio per cui la selezione delle prove rilevanti appartiene al patrimonio esclusivo del giudice del merito. La doglianza sulla genericità della prova testimoniale è insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto censurabile solo se basata su erronei principi giuridici o su incongruenze logiche, secondo quanto affermato da Cass. Sez. L, Ordinanza n. 34189 del 21/11/2022.
Il quinto motivo deduceva la violazione dell’art. 29 Reg. Intermediari, sostenendo che la Corte territoriale avesse ritenuto decisiva l’assenza del questionario di profilatura ai fini del giudizio di adeguatezza. La Corte evidenzia che la decisione impugnata non ha affatto desunto l’inadeguatezza dell’operazione dal solo difetto del questionario, ma da una serie di circostanze di fatto oggetto di riscontro probatorio. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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