Nessuna decurtazione di anzianità per il militare non vaccinato oltre la sospensione (C.G.A.R.S. n. 134 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dal servizio del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico per inottemperanza all’obbligo vaccinale previsto dall’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 non comporta la decurtazione dell’anzianità di servizio. La disciplina emergenziale è di stretta interpretazione e non tollera applicazioni analogiche o estensive: l’Amministrazione non può imporre conseguenze pregiudizievoli ulteriori rispetto alla privazione della retribuzione, che costituisce l’unico effetto espressamente previsto dalla legge. Il d.P.C.M. 12 ottobre 2021, adottato in attuazione dell’art. 9-quinquies, comma 5, del d.l. n. 52/2021, non è invocabile nella fattispecie, poiché la disposizione che ne autorizza l’adozione non è richiamata dalla norma sull’obbligo vaccinale del comparto. Ne consegue l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione dell’atto presupposto.
Il Fatto
Un militare del comparto difesa era stato sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, per non essersi sottoposto all’obbligo vaccinale allora previsto per il proprio comparto dal d.l. n. 44/2021, come modificato dal d.l. n. 172/2021. L’Amministrazione di appartenenza aveva inoltre disposto la detrazione dell’anzianità di servizio e la perdita dei giorni di licenza ordinaria.
Il TAR Sicilia, Sez. III, aveva respinto il ricorso del militare, ma aveva accolto la censura sulla detrazione dell’anzianità, ritenendo illegittime le conseguenze ulteriori rispetto alla sola privazione della retribuzione. L’Amministrazione ha proposto appello, deducendo la natura meramente ricettiva del proprio operato e la mancata impugnazione del d.P.C.M. 12 ottobre 2021 quale atto presupposto di portata generale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’esame dell’eccezione di inammissibilità, che l’Amministrazione fonda sulla mancata impugnazione del d.P.C.M. 12 ottobre 2021. La questione impone di ricostruire il quadro normativo emergenziale e di verificare se quel decreto trovi o meno titolo nella disciplina applicabile al comparto.
La Corte rileva che l’autorizzazione all’adozione delle linee guida è contenuta nell’art. 9-quinquies, comma 5, del d.l. n. 52/2021, introdotto dal d.l. n. 127/2021, che disciplina l’accesso ai luoghi di lavoro con la certificazione verde. Analoga previsione non compare nell’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, che regola l’obbligo vaccinale del comparto sicurezza e non rinvia al d.P.C.M. Il rinvio ricompare solo con il d.l. n. 24/2022, che consente l’accesso con il green pass base facendo espresso riferimento all’art. 9-quinquies.
Da qui la conclusione: in mancanza di una norma primaria che ne autorizzi l’adozione, il d.P.C.M. 12 ottobre 2021 non è invocabile nella fattispecie e non occorreva impugnarlo. Il principio di legalità e la natura eccezionale della disciplina impongono un’interpretazione restrittiva: la disposizione speciale non può essere estesa in via analogica, né il legislatore, nel disciplinare la sospensione per inottemperanza, ha richiamato il decreto.
Nel merito, il Collegio condivide l’esegesi del giudice di prime cure: poiché l’art. 4-ter prevede espressamente solo la mancata corresponsione della retribuzione, la detrazione dell’anzianità non può essere introdotta in via amministrativa. Nel percorso argomentativo la Corte richiama il parere della Sezione I del Consiglio di Stato n. 563 del 12 giugno 2025, che ha escluso un’estensione automatica degli effetti della sospensione all’anzianità, e la Corte costituzionale n. 15 del 2023, che ha ricondotto la fattispecie a un’impossibilità temporanea non imputabile.
L’appello è pertanto respinto. Le oscillazioni giurisprudenziali sulla materia, legate alla stratificazione dei decreti-legge, giustificano la compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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