Termine sanzionatorio Consob decorre dall’acquisizione completa degli atti ispettivi (Cass. civ. Sez. II n. 13110 del 16.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di illeciti amministrativi previsti dal d.lgs. n. 58/1998, il termine di 180 giorni per la notificazione della contestazione, fissato dall’art. 195, comma 1, TUF, decorre non dalla mera consumazione della violazione né dalla materialità del fatto, ma dal momento in cui l’autorità di vigilanza ha acquisito in modo completo ed effettivo tutti gli elementi informativi e probatori posti a fondamento della contestazione. Spetta alla Consob, e non al giudice dell’opposizione, valutare l’opportunità e i tempi dell’esercizio dei poteri di indagine: è precluso il sindacato ex post sulla congruità delle emergenze già presenti nella sfera conoscitiva dell’organo di controllo. Ne consegue che la sentenza che dichiari tardiva l’instaurazione del procedimento sanzionatorio, sulla base di una prognosi retrospettiva sulla sufficienza degli elementi conoscitivi, viola la norma e si sostituisce indebitamente alla valutazione riservata all’autorità amministrativa.

Il Fatto

Un soggetto, già membro del consiglio di amministrazione di una banca popolare, ha proposto opposizione avverso la sanzione amministrativa di trentamila euro irrogatagli dalla Consob con atto del 12 luglio 2017, per inosservanza delle disposizioni in materia di prospetto d’offerta contenute nell’art. 94, commi 2 e 7, TUF. La condotta contestata riguardava carenze informative nel prospetto per l’offerta di azioni pubblicato il 7 giugno 2013.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 2313/2019, ha accolto l’opposizione e annullato la delibera, ritenendo tardiva l’instaurazione della procedura sanzionatoria, iniziata solo nel 2016 in violazione del termine di 180 giorni dell’art. 195, comma 1, TUF. Secondo la Corte, già dall’ispezione di Banca d’Italia del 2013, o al più tardi nel febbraio-marzo 2014, la Commissione era in condizione di avviare l’indagine. La Consob ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato con priorità logica il quinto, il sesto e il settimo motivo, tra loro connessi, dichiarandoli fondati. Il nodo riguarda la tempestività dell’accertamento compiuto dalla Consob e il correlato atto di contestazione. La sentenza impugnata aveva ritenuto che, in virtù della documentazione inviata dalla banca nel maggio 2013 e della risposta di febbraio 2014, la Commissione fosse già in grado di pervenire a un accertamento definitivo a cui avrebbe dovuto seguire l’instaurazione della procedura, intervenuta invece due anni dopo.

La Corte ha rilevato che la Corte di merito ha obliterato l’esame di una circostanza decisiva: la Consob aveva acquisito copia dei rilievi ispettivi riferiti alle verifiche di Banca d’Italia del periodo marzo-settembre 2013 e delle note sulla situazione aziendale del 24 luglio 2012 e del 3 dicembre 2013 solo il 12 maggio 2016. Solo all’esito dell’acquisizione completa ed effettiva di tali documenti poteva ritenersi definita l’attività di indagine e controllo, a cui doveva poi seguire la notificazione della contestazione entro il termine perentorio.

La Corte ha inoltre precisato che l’argomentazione della Corte d’appello, secondo cui la Consob era già in condizione di conoscere le irregolarità in virtù dell’acquisizione nel marzo 2014 di una relazione della banca, si pone in contrasto con i principi affermati in materia: non è consentito al giudice entrare nel merito dell’opportunità dello svolgimento di atti di indagine. La Corte d’appello ha così interpretato l’art. 195 TUF compiendo una prognosi ex post sulla congruità delle emergenze istruttorie, ponendo in essere valutazioni di esclusiva pertinenza della Consob e sostituendosi ad essa nel giudizio sulla sufficienza degli elementi conoscitivi utili all’emissione della sanzione. A sostegno sono richiamate Cass. n. 34695/2023 e Cass. n. 8362/2018.

Il primo motivo è stato respinto, perché la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, non è apparente nei sensi indicati dalle Sezioni Unite, non presentando contrasti irriducibili tra affermazioni inconciliabili. L’accoglimento del quinto, sesto e settimo motivo ha comportato l’assorbimento del secondo, terzo e quarto. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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