Pensione di reversibilità all’orfano maggiorenne inabile: requisito sanitario e capacità residue (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 245 del 11.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla pensione di reversibilità in favore del figlio maggiorenne del pensionato o assicurato deceduto richiede la compresenza, al momento del decesso, di due requisiti: l’inabilità al lavoro e la vivenza a carico del genitore. Ai fini dell’art. 22, primo e settimo comma, legge n. 903 del 1965, per inabilità si intende, ai sensi dell’art. 8 legge n. 222 del 1984, l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Tale stato non coincide con l’invalidità civile e va accertato con criterio concreto, valutando l’impiego possibile delle energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle attitudini del soggetto. Il requisito sanitario è pertanto escluso quando il quadro clinico, pur menomato, consenta attività remunerative non implicanti sforzi fisici o la stazione eretta.
Il Fatto
La ricorrente, figlia maggiorenne della dante causa già titolare di pensione diretta nella Gestione Dipendenti Pubblici, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti quale orfana maggiorenne inabile, deducendo la propria condizione di inabilità alla data di morte della madre e la vivenza a carico della stessa. Presentata istanza all’I.N.P.S. e, in assenza di riscontro, diffida rimasta inevasa, la ricorrente ha agito in giudizio davanti alla Corte dei conti per l’accertamento del diritto, previa CTU, e la condanna dell’Istituto al pagamento dei ratei con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso.
Il Giudice ha disposto consulenza tecnica d’ufficio, conferendo l’incarico al C.M.L. presso il Ministero della Difesa. L’organo consulenziale ha depositato il parere, concludendo per l’insussistenza dei requisiti medico-legali. All’udienza il difensore si è riportato alle conclusioni dell’atto introduttivo e la causa è stata decisa con lettura del dispositivo.
La Motivazione della Corte
Il Giudice ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 1, comma 41, legge n. 335 del 1995 ha esteso la disciplina del trattamento pensionistico ai superstiti dell’assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive, compresa la Gestione Dipendenti Pubblici. Viene quindi in rilievo l’art. 22 legge n. 903 del 1965, che riconosce la pensione ai figli superstiti di qualunque età inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, precisando che i figli ultra diciottenni inabili si considerano a carico se il genitore provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa. L’art. 8 legge n. 222 del 1984 definisce inabili le persone che, per infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Da tale quadro deriva che il diritto alla reversibilità postula la congiunta sussistenza del requisito sanitario e del requisito economico. Sul primo, la Corte richiama l’orientamento secondo cui la valutazione va operata con criterio concreto, avendo riguardo al possibile impiego delle energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle attitudini del soggetto, per verificare la permanenza di una capacità di svolgere attività idonee ex art. 36 Cost. e tali da procurare un guadagno non simbolico (Cass. civ. Sez. VI n. 6065 del 2018; Cass. civ. Sez. lav. n. 21425 del 2011; Cass. civ. Sez. VI ord. n. 26181 del 2016). È altresì precisato che l’inabilità in questione non si identifica con l’invalidità civile, stante la diversa valenza dei parametri valutativi (Cass. civ. Sez. lav. ord. n. 28614 del 2020).
Su queste basi il Giudice aderisce al giudizio tecnico del C.M.L., ritenendolo adeguatamente motivato e coerente con il quadro documentale. L’elaborato valorizza la storia clinica della ricorrente, caratterizzata da obesità patologica con implicazioni sull’apparato locomotore, che non consente il mantenimento prolungato della stazione eretta e rende difficoltose le attività fisiche. Nondimeno, l’organo consulenziale rileva la conservazione di una capacità deambulatoria autonoma, senza necessità di assistenza nelle comuni attività quotidiane.
Quanto al contesto intellettivo, il C.M.L. osserva che la ricorrente è titolare di licenza media superiore e ha svolto in passato attività di commerciante, circostanze che non escludono la possibilità di ricoprire incarichi professionali di natura intellettuale o impiegatizia, sedentaria, nel privato o nella Pubblica Amministrazione. Il Giudice sottolinea inoltre che la ricorrente non ha nominato consulente di parte né ha presentato osservazioni alle conclusioni del consulente.
Il quadro clinico, pertanto, è ritenuto idoneo a dimostrare la sussistenza di residue capacità lavorative, atte ad assicurare un’esistenza dignitosa ai sensi dell’art. 36 Cost., almeno mediante lavori non implicanti sforzi fisici o la posizione eretta, anche intellettivi e sedentari, eventualmente da casa con strumenti informatici. Escluso il requisito sanitario, la domanda di reversibilità è infondata e viene rigettata. La contumacia dell’I.N.P.S. comporta che non vi sia luogo a provvedere sulle spese.
Nota della Redazione
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