Obblighi informativi dell’intermediario esauriti con l’ordine di acquisto (Cass. civ. Sez. I n. 9069 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di investimenti finanziari, gli obblighi informativi gravanti sull’intermediario ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 58 del 1998 sono finalizzati a consentire all’investitore di operare scelte pienamente consapevoli. Al di fuori del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti, tali obblighi vanno adempiuti in vista dell’investimento e si esauriscono con esso. Ne consegue che, eseguito l’ordine di acquisto, l’attività dell’intermediario è conclusa e nessun ulteriore obbligo informativo sorge per il periodo successivo, restando del tutto indifferente che il prodotto resti nella disponibilità dell’acquirente, venga alienato o cada in successione mortis causa. La condanna per abuso del processo ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. consegue alla definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ.

Il Fatto

Il dante causa della ricorrente aveva stipulato con la banca un contratto di acquisto di un prodotto finanziario a rendimento determinato. Deceduto il titolare, la ricorrente era subentrata nella titolarità del titolo e lo aveva venduto oltre dieci anni dopo, ricavandone un utile. La ricorrente ha dedotto che il prodotto era di tipo speculativo e non coerente con il proprio profilo di rischio, quantificando il pregiudizio in € 70.000,00 e chiedendone il risarcimento alla banca.

Il Tribunale di L’Aquila ha respinto la domanda. La Corte d’appello de L’Aquila ha confermato la decisione, escludendo la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede e negando l’applicabilità della delibera Consob n. 16190/2007. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistito dalla banca con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha condiviso integralmente i rilievi della proposta di definizione accelerata, facendoli propri. Il primo motivo, che denunciava la violazione degli artt. 1175, 1176 e 1227 cod. civ. e della normativa regolamentare per non aver ricevuto alcuna informazione dopo il subentro al de cuius, è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.. La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui il conferimento di un mero ordine di acquisto non obbliga la banca a fornire informazioni successive alla concreta erogazione del servizio.

Sul punto la motivazione aggiunge che la tesi della ricorrente — esistenza di un obbligo di comunicazione in caso di successione nella titolarità del prodotto — contrasta con il principio per cui, fuori da un servizio di consulenza o di gestione patrimoniale, dopo l’erogazione del servizio l’attività dell’intermediario si è esaurita con riferimento all’ordine eseguito, secondo Cass. n. 2185 del 2013. Rispetto a tale regola è irrilevante che il prodotto resti nella disponibilità dell’acquirente, venga alienato o cada in successione ereditaria.

Il secondo motivo, che deduceva la violazione degli artt. 1218 e 2043 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ. per difetto di prova del danno, è parimenti inammissibile. Esso non coglie la ratio decidendi, perché la Corte territoriale ha escluso la prova del primo elemento costitutivo della fattispecie, cioè la condotta inadempiente. Sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, la ricorrente pretendeva una rivisitazione del merito tramite la lettura degli atti istruttori: ma il vizio di violazione di legge implica un problema interpretativo della norma, mentre l’erronea ricognizione della vicenda concreta resta sottratta al sindacato di legittimità.

Quanto all’onere probatorio, la Corte ha osservato che non vale opporre che alla banca incombeva la prova del proprio adempimento, poiché l’accertamento di fatto del giudice di merito — qui non sindacabile — escludeva che dall’istruttoria emergessero elementi di violazione della normativa vigente all’epoca della stipula. Quanto alla domanda risarcitoria, il pregiudizio individuato nella differenza tra il ricavabile in caso di informazione tempestiva e il ricavato dalla vendita effettiva non è imputabile all’intermediario, una volta chiarito che nessuna attività informativa era dovuta dopo la negoziazione del titolo.

Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al pagamento di € 6.000,00 in favore della controricorrente e di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., applicabile ai giudizi introdotti con ricorso notificato dopo il 1° gennaio 2023 secondo Cass. Sez. Un. n. 27433 del 2023. La definizione conforme alla proposta codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, come affermato da Cass. Sez. Un. n. 28540 del 2023.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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