Termine breve dal deposito se la cancelleria comunica il decreto integrale (Cass. civ. Sez. I n. 21370 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinati dalla legge n. 3 del 2012, il rinvio per compatibilità agli artt. 737 e ss. cod. proc. civ. consente che il termine breve di impugnazione del decreto decorra dalla comunicazione integrale del provvedimento a cura della cancelleria, comprensiva di dispositivo e motivazione. Tale notiziazione individualizzata, diversa dalla notifica, è idonea a far decorrere il termine breve, perché assicura alla parte soccombente la conoscenza della motivazione necessaria a correlarvi i motivi del gravame. Solo in difetto di notificazione o di comunicazione integrale del provvedimento trova applicazione il termine cd. lungo di sei mesi dalla pubblicazione previsto dall’art. 327, primo comma, cod. proc. civ. Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine breve così calcolato è inammissibile.
Il Fatto
Due ricorrenti proponevano reclamo avverso il decreto del giudice delegato che aveva rigettato la richiesta di omologa del piano del consumatore, presentata ai sensi della legge n. 3 del 2012. Il Tribunale di Bari, con decreto del 12/03/2020, rigettava il reclamo, rilevando che il piano non rispettava i requisiti dell’art. 8, quarto comma, legge n. 3/2012: era previsto il pagamento dei creditori ipotecari e privilegiati oltre il termine annuale, senza il consenso del creditore prelatizio, che aveva manifestato dissenso.
Avverso tale decreto i reclamanti proponevano ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme sul concordato preventivo e sulla composizione della crisi, e contestando la validità del dissenso espresso dal creditore. Resisteva con controricorso la società creditrice; restavano intimati il Comune e l’agente della riscossione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per tardività, prima ancora di esaminare il merito del motivo. Il decreto impugnato risultava pubblicato il 12/03/2020 e il ricorrente si limitava ad affermare, in modo generico, che il provvedimento era “non notificato”, senza nulla precisare sulla sua comunicazione integrale da parte della cancelleria.
A fronte della mancata produzione della documentazione attestante la comunicazione, il Collegio verificava, previa acquisizione di informazioni e atti tramite la cancelleria, che dal messaggio PEC emergeva come il decreto, depositato il 12/03/2020, fosse stato in pari data regolarmente comunicato in forma integrale al difensore del reclamante.
Su questo punto la Corte richiama il proprio orientamento (Cass. 7401/2017, 10243/2025): il rinvio per compatibilità agli artt. 737 e ss. cod. proc. civ., previsto dall’art. 12, terzo comma, legge n. 3/2012 e richiamato dall’art. 12-bis, quinto comma, è compatibile con la decorrenza del termine dal momento della comunicazione integrale del provvedimento. La notiziazione ad hoc deve riguardare il testo completo, comprensivo di dispositivo e motivazione, non potendo farsi decorrere il termine breve dalla sola conoscenza del dispositivo.
Il principio trova conferma nella giurisprudenza successiva: solo in difetto di notificazione (Cass. 18514/2003, 12819/2016, 12972/2018) o di comunicazione integrale da parte della cancelleria (Cass. 4326/2024, 5630/2025, 17472/2025) opera il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione ex art. 327, primo comma, cod. proc. civ.
Nel caso concreto, tenuto conto della sospensione straordinaria prevista dagli artt. 83 d.l. n. 18/2020 e 36, primo comma, d.l. n. 23/2020, il termine breve scadeva il 10/07/2020, mentre il ricorso era stato notificato il 20/08/2020, oltre il termine dell’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. Ne discende la tardività della notificazione e l’inammissibilità del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con condanna ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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