Opposizione allo stato passivo, integrazioni della domanda e mutatio libelli (Cass. civ. Sez. I n. 11312 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di ammissione al passivo fallimentare, pur potendo essere precisata mediante le osservazioni scritte di cui all’art. 95, comma 2, l. fall., non può essere modificata attraverso un ampliamento del petitum o una variazione della causa petendi, ma al più ridotta, integrando in tal caso una rinuncia parziale alla pretesa. Le integrazioni tardive non sono autonomamente qualificabili come domande tardive ex art. 101 l. fall. quando il creditore abbia inequivocamente inteso sottoporre al giudice delegato un’unica domanda di insinuazione. Nella domanda ex art. 93 l. fall. l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto può essere sintetica, ma deve assicurare chiarezza e intellegibilità della pretesa, valutate anche in relazione ai documenti allegati. Le censure che richiedono un nuovo apprezzamento della quantificazione del compenso sono inammissibili in sede di legittimità.

Il Fatto

Un avvocato proponeva domanda di ammissione al passivo del fallimento di una società per un credito asseritamente maturato per prestazioni professionali svolte, dal 2014, in favore della società in bonis. Il giudice delegato escludeva l’ulteriore somma di euro 162.440,03, anche in ragione della tardività delle ulteriori allegazioni pervenute il giorno della verifica del passivo.

Il professionista proponeva quindi opposizione allo stato passivo ex artt. 98 e 99 l. fall., eccependo in via preliminare la nullità dello stato passivo approvato per asserita violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, per non aver potuto partecipare all’udienza di verifica del 09/07/2021, e chiedendo nel merito l’ammissione per l’importo complessivo di euro 246.427,33 oltre accessori, con il privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 2) cod. civ.. Il Tribunale rigettava l’opposizione e il professionista ricorreva per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, incentrato sulla dedotta lesione del contraddittorio nella fase di verifica, è dichiarato inammissibile. Il Tribunale aveva accertato in fatto che al ricorrente erano state regolarmente comunicate, a mezzo PEC del 24.06.2021, le modalità di svolgimento da remoto dell’udienza e il link di accesso alla stanza virtuale. Il ricorrente non ha offerto la prova dell’impedimento tecnico frappostosi, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, alla partecipazione. Le sue affermazioni sono rimaste indimostrate e smentite dal verbale di udienza, ove non v’era traccia del collegamento.

Il secondo motivo investe il trattamento delle integrazioni alla domanda originaria. La Corte richiama il principio secondo cui la domanda di insinuazione non può essere ampliata nel petitum né variata nella causa petendi, potendo essere al più ridotta (Cass. Sez. I n. 37802 del 27/12/2022). La precisazione resta ammessa solo se i fatti costitutivi siano già stati tempestivamente dedotti (Cass. Sez. VI-I n. 2899 del 31/01/2022). Nel caso concreto, le censure sono altresì inammissibili per difetto di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.: il ricorrente ha riprodotto solo la domanda originaria, omettendo di trascrivere o riassumere il contenuto delle successive integrazioni, così precludendo alla Corte la verifica della mutatio libelli (cfr. Cass. Sez. Un. n. 34469 del 27/12/2019).

Quanto alla dedotta nullità parziale della domanda per genericità delle posizioni indicate, la Corte osserva che nell’atto ex art. 93 l. fall. l’esposizione può essere sintetica, ma deve garantire chiarezza e intellegibilità, tenuto conto delle indicazioni complessive e dei documenti allegati (Cass. Sez. I n. 22080 del 04/09/2019). Il generico riferimento ad “altri procedimenti giudiziari e vertenze stragiudiziali”, privo di indicazioni sull’attività svolta e di idonea documentazione, non soddisfa tale requisito.

Il terzo motivo, sulla mancata riqualificazione delle integrazioni come domanda tardiva, è infondato. Se il creditore integra un’iniziale domanda, intende sottoporre al giudice delegato un’unica insinuazione e non una domanda tardiva, che dovrebbe rivestire autonoma collocazione temporale e strutturale. Lo stesso ricorrente aveva qualificato la propria domanda come tempestiva.

Il quarto e il quinto motivo, relativi alla quantificazione del compenso e alla valutazione delle prove, sono inammissibili: richiedono un nuovo apprezzamento della quaestio facti, rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, e difettano di autosufficienza. Quanto all’art. 115 cod. proc. civ., è censurabile solo l’assunzione di prove non introdotte dalle parti, non la diversa valutazione delle prove proposte (Cass. Sez. Un. n. 20867 del 30/09/2020). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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