Motivazione per relationem ammissibile e condanna ex art. 96 c.p.c. (Cass. civ. Sez. II n. 1597 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile la motivazione per relationem con cui il giudice di appello richiami e faccia propria la motivazione del giudice di primo grado, purché il rinvio renda possibile e agevole il controllo delle ragioni della decisione in rapporto alle argomentazioni delle parti. L’adesione espressa alla pronuncia richiamata implica anche la non condivisione della decisione difforme, senza che occorra ripetere gli argomenti già svolti. Non integra quindi nullità della sentenza ex art. 132, n. 4, cod. proc. civ. la motivazione che, su una questione di fatto già accertata, richiami l’accertamento del giudice di primo grado. La censura che, sotto l’apparente vizio di violazione o falsa applicazione di legge, proponga una lettura alternativa delle risultanze istruttorie è inammissibile, perché mira a una rivalutazione dei fatti estranea al giudizio di legittimità. Quando la Corte decide in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., trova applicazione l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., con condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della controparte e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza con cui il giudice di appello, riformando la decisione di primo grado, gli ha imposto di arretrare alla distanza prescritta dall’art. 907 cod. civ. una struttura costituita da un telo scuro fissato a paletti metallici ancorati al suolo, rispetto all’edificio dei controricorrenti. Il primo giudice aveva escluso che la struttura fosse una costruzione, in quanto facilmente rimovibile; il giudice del gravame, aderendo all’accertamento compiuto in sede di reclamo, l’ha qualificata come costruzione stabile, soggetta alla disciplina delle distanze legali.

La causa perviene al Collegio a seguito di richiesta di decisione formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., dopo la proposta di definizione del giudizio per inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo lamenta la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, sostenendo che il giudice di appello si sia limitato a una mera adesione alla pronuncia richiamata, senza confrontarsi con l’affermazione del giudice di primo grado sulla rimovibilità della struttura. La Corte rigetta il motivo. La motivazione per relationem è ammissibile quando il rinvio è operato in modo da rendere possibile e agevole il controllo della motivazione in rapporto alle argomentazioni delle parti e all’identità di tali argomentazioni rispetto a quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio (Cass. n. 21978 del 11.09.2018).

Nel caso concreto il giudice di appello ha richiamato e condiviso l’accertamento fattuale posto a base della motivazione del giudice di primo grado, secondo cui la struttura, per consistenza e stabile ancoraggio al suolo, era una costruzione. L’adesione espressa a quella pronuncia vale anche come implicita non condivisione della decisione difforme. Le ragioni della decisione restano attribuibili all’organo giudicante e risultano in modo chiaro: il giudice del gravame può aderire alla motivazione del giudice di primo grado senza necessità, ove la condivida, di ripeterne tutti gli argomenti o di rinvenirne altri (Cass., Sez. I, n. 10937 del 26.05.2016). La motivazione impugnata è dunque tutt’altro che omessa.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 907 cod. civ., sostenendo che la struttura sarebbe un semplice telo e che il giudice di appello avrebbe errato nel disporne l’arretramento. La Corte dichiara il motivo inammissibile. Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. ricomprende l’erronea ricognizione della fattispecie astratta e la falsa applicazione della legge, consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica non idonea a regolarla (Cass. n. 23851 del 25.09.2019). Nel caso di specie viene invece veicolata una prospettazione della realtà fattuale diversa da quella accertata dal giudice di merito: non un vizio di ricognizione della fattispecie astratta né di sussunzione della fattispecie concreta accertata.

Il terzo motivo censura la motivazione sulla usucapione della veduta. Il ricorrente sostiene che il documento richiamato non sia idoneo a far conoscere le ragioni del convincimento del giudice e che i sommari informatori non avrebbero affermato la sussistenza delle aperture da oltre venti anni. Anche questo motivo è inammissibile: sotto la rubrica del vizio di motivazione viene proposta una lettura alternativa delle risultanze istruttorie, con una sostanziale istanza di revisione del convincimento del giudice di appello, estranea alla natura e ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U. n. 34476 del 27.12.2019).

La Corte rigetta quindi il primo motivo e dichiara inammissibili gli altri due, con condanna del ricorrente alle spese. Poiché la trattazione è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e la Corte ha deciso in conformità alla proposta, trova applicazione l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ. Quanto alla disciplina intertemporale, il rinvio operato dall’ultimo comma dell’art. 380-bis cit. richiama l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 27433/2023, secondo cui tale normativa è immediatamente applicabile, in deroga all’art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149 del 2022, anche ai giudizi pendenti alla data del 28 febbraio 2023 e a quelli introdotti con ricorso già notificato al 1° gennaio 2023 per i quali non sia stata ancora fissata l’adunanza. Da qui la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in € 3.000,00 in favore dei controricorrenti e di una ulteriore somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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