Appalto: risoluzione ex art. 1668 cod. civ. solo per totale inidoneità dell’opera (Cass. civ. Sez. II n. 16089 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto, la risoluzione del contratto per vizi dell’opera ai sensi dell’art. 1668 cod. civ. presuppone la totale inidoneità dell’opera all’uso cui era destinata. Il rimedio risolutorio non è esperibile quando l’opera, pur presentando anomalie, risulti idonea alla sua destinazione, requisito accertato dal giudice del merito in base alle risultanze istruttorie. L’accertamento dell’idoneità dell’opera costituisce quaestio facti riservata al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità, in assenza di vizi logici della motivazione. Il committente convenuto per il pagamento può opporre l’eccezione di inadempimento, ma il giudice del merito può ritenerla infondata in quanto contraria a buona fede quando la rilevanza delle inadempienze sia modesta rispetto al credito vantato dall’appaltatore.
Il Fatto
Una società, dopo aver ottenuto decreto ingiuntivo per il saldo del prezzo di tre impianti fotovoltaici installati su un fabbricato di proprietà di una terza società utilizzatrice, conveniva in opposizione la fornitrice. Il contratto, qualificato come appalto, prevedeva la realizzazione “chiavi in mano” degli impianti. La debitrice eccepiva i vizi dell’opera e proponeva domande riconvenzionali di risoluzione, riduzione del prezzo e risarcimento del danno.
Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e rigettava le riconvenzionali, ritenendole inammissibili e prescritte ex art. 1495 cod. civ.. La Corte d’Appello di Bologna, in accoglimento dell’appello principale della fornitrice, condannava la committente al pagamento della somma richiesta, rigettando l’appello incidentale di quest’ultima. La soccombente ricorreva in cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la domanda di risoluzione del contratto di appalto. Il Collegio ribadisce che l’art. 1668 cod. civ. consente il rimedio risolutorio solo in presenza di totale inidoneità dell’opera all’uso cui era destinata. La Corte territoriale, attenendosi alle risultanze della CTU, aveva espressamente escluso questa ipotesi, ritenendo l’impianto idoneo alla sua destinazione. Il principio è conforme all’orientamento di legittimità (Cass. Sez. 2 n. 21188 del 2022).
Le censure sull’asserito inadempimento della fornitrice sono dichiarate inammissibili, in quanto attengono al merito dell’accertamento compiuto dal giudice di seconde cure, che aveva valutato le emergenze probatorie come insussistenti già alla data dell’opposizione. Tali valutazioni non possono essere riesaminate in sede di legittimità (Cass. Sez. 6-5 n. 9097 del 2017).
Sull’eccezione di inadempimento, la Corte riconosce che il committente convenuto per il pagamento può opporre le difformità e i vizi dell’opera, in virtù del principio inadimpleti non est adimplendum, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta (Cass. Sez. 2 n. 7041 del 2023). Tuttavia, spetta al giudice del merito ritenerla infondata. Nel caso concreto, la Corte d’Appello l’aveva respinta perché contraria a buona fede, avendo accertato la modesta rilevanza delle inadempienze rispetto al credito vantato.
Quanto alla riduzione del prezzo, la Corte distingue l’atto di consegna dall’accettazione: la prima è atto materiale, la seconda esige una manifestazione negoziale di gradimento dell’opera, con esonero dell’appaltatore da responsabilità per vizi occulti (Cass. Sez. 2 n. 39599 del 2021). I pagamenti dei SAL non sono idonei, di per sé, a supportare l’accettazione tacita (Cass. Sez. 2 n. 13224 del 2019). Nel caso di specie, tuttavia, la Corte territoriale aveva fondato l’accettazione sulla pacifica approvazione, da parte dell’utilizzatrice, della variazione degli inverter e dei moduli. Si tratta di accertamento di fatto inammissibile in cassazione.
Infine, la Corte rigetta i motivi sull’emendatio libelli e sull’omessa pronuncia sulla domanda di manleva. Quanto a quest’ultima, il Collegio condivide la conclusione della Corte d’Appello: la notificazione dell’impugnazione era una litis denuntiatio, non essendo la terza società divenuta parte del giudizio. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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