Ufficio procedimenti disciplinari e terzietà nel pubblico impiego (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1016 del 10.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento disciplinare nel pubblico impiego, il principio di terzietà su cui riposa la necessaria previa individuazione dell’ufficio procedimenti disciplinari postula soltanto la distinzione sul piano organizzativo tra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente. Esso non si confonde con l’imparzialità dell’organo giudicante, poiché il giudizio disciplinare è condotto dal datore di lavoro, parte del rapporto. L’art. 55-bis, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 non impone la costituzione di un ufficio ad hoc, né l’individuazione esplicita di un responsabile o di componenti di un organo necessariamente collegiale: la ratio della norma è la tutela del diritto di difesa, non un formalismo fine a sé stesso. La sostituzione gerarchica nell’emissione dell’atto di incolpazione non integra vizio di nullità, ove l’autore sia estraneo alla struttura di servizio e non risulti compromesso il diritto di difesa.

Il Fatto

Il ricorrente, funzionario in servizio presso un Istituto Italiano di Cultura all’estero, impugnava davanti al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni, inflittagli dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Deduceva l’illegittimità e la nullità della sanzione per una serie di vizi formali: la mancata preventiva individuazione di un autonomo Ufficio Procedimenti Disciplinari, l’avvio del procedimento con contestazione effettuata da un dirigente estraneo a quell’ufficio e l’adozione del provvedimento finale da parte di un solo componente del collegio davanti al quale si era svolta l’audizione.

Il Tribunale respingeva la domanda e la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione. Il lavoratore proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il Ministero resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, per la loro connessione. Il primo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 55-bis, comma 4 (oggi comma 2), d.lgs. n. 165/2001, per avere la Corte d’Appello ritenuto sufficiente la generica attribuzione della competenza, contenuta in una circolare, a un ufficio che svolge anche molteplici altri compiti. Il secondo censura, in subordine, la contestazione effettuata da soggetto estraneo all’UPD e l’adozione della sanzione da un solo componente del collegio.

I motivi sono infondati. La Corte riprende i principi già affermati in sede di legittimità: il principio di terzietà su cui riposa la previa individuazione dell’ufficio postula solo la distinzione organizzativa fra l’ufficio e la struttura di servizio del dipendente, senza confondersi con l’imparzialità dell’organo giudicante (Cass. n. 1753/2017). Il carattere imperativo delle regole sulla competenza disciplinare va riferito al principio di terzietà, senza attribuire natura imperativa riflessa alle regole interne di costituzione e funzionamento dell’UPD (Cass. n. 20721/2019). L’interpretazione dell’art. 55-bis, comma 4, non può ispirarsi a eccessivo formalismo, dovendo restare coerente con la ratio di tutela del diritto di difesa (Cass. n. 3467/2019; Cass. n. 19672/2019).

Su queste basi, la Corte ritiene che l’indicazione di un ufficio quale UPD nella circolare non potesse essere considerata insufficiente. La norma non richiede la costituzione di un apposito ufficio dedicato esclusivamente ai procedimenti disciplinari, né l’individuazione esplicita di un responsabile o di componenti di un organo necessariamente collegiale. La sanzione era stata adottata dal Direttore dell’ufficio individuato come UPD, figlia di vertice della struttura, il che costituisce la più ragionevole attuazione della previsione generica e la migliore garanzia di difesa per l’incolpato.

Quanto alla contestazione, la terzietà dell’UPD non può essere intesa in senso tanto rigoroso da considerare un vizio, e tanto meno un vizio a pena di nullità, il fatto che l’atto di incolpazione sia stato emesso, in temporanea assenza del direttore e del suo vicario, da un dirigente di grado superiore in funzione di sostituzione gerarchica. Si tratta comunque di un soggetto estraneo alla struttura di servizio del ricorrente, né questi ha allegato che l’intervento abbia impedito la pienezza del diritto di difesa.

Infine, la censura sulla presunta collegialità dell’organo non coglie nel segno: manca l’individuazione di una norma procedimentale che prevedesse la composizione collegiale. Il ricorrente pretende di desumerla dalla presenza di tre esponenti dell’ufficio alla sua audizione, circostanza che non basta a qualificarli come componenti dell’organo giudicante, ben potendo svolgere mera funzione di assistenza. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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