Obblighi TUSP delle amministrazioni socie anche di società quotate (TAR Veneto n. 141 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni del d.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.) rivolte alle pubbliche amministrazioni socie si applicano anche quando la partecipazione, diretta o indiretta, sia detenuta in una società quotata. La clausola dell’art. 1, comma 5, del T.U.S.P., secondo cui il decreto si applica alle società quotate “solo se espressamente previsto”, ha per destinatarie le sole società quotate e non esonera le amministrazioni dagli obblighi loro imposti. Pertanto, l’acquisto anche indiretto di una partecipazione societaria impone all’ente locale l’adozione della delibera analiticamente motivata ai sensi degli artt. 5, 7 e 8 del T.U.S.P., con trasmissione all’A.G.C.M., a maggior ragione quando l’operazione sia compiuta da una società in house. L’Autorità può agire ex art. 21-bis della legge n. 287/1990 anche avverso l’inerzia dell’amministrazione.

Il Fatto

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha proposto ricorso avverso l’inerzia di un Comune socio di una società a partecipazione pubblica. Una controllata di quest’ultima aveva acquisito l’intero capitale sociale di un’ulteriore società, internalizzando un’attività di riparazione delle canalizzazioni fognarie.

L’Autorità, dopo aver acquisito informazioni dalla società, ha emesso un parere motivato con cui ha contestato agli enti soci la mancata adozione e trasmissione delle delibere previste dal T.U.S.P.. Il Comune resistente ha riscontrato negativamente il parere, negando l’applicabilità degli obblighi alle amministrazioni socie di una società quotata. Di qui il ricorso ex art. 21-bis della legge n. 287/1990.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ha respinto le eccezioni di inammissibilità. All’Autorità va riconosciuta una legittimazione straordinaria che non si esaurisce nell’azione di annullamento, ma consente di esperire tutte le azioni del processo amministrativo, inclusa quella avverso il silenzio. Il bene giuridico protetto — la libertà di concorrenza e il corretto funzionamento del mercato — impone di ricondurre alla fattispecie anche i comportamenti omissivi lesivi del medesimo interesse.

Il Collegio ha richiamato la Corte Costituzionale n. 20 del 2013 e ha escluso che la legittimazione si traduca in un controllo generalizzato di legittimità; essa opera solo in ordine agli atti che violino le norme a tutela della concorrenza. La norma sull’inefficacia del contratto di acquisto non limita il potere di azione dell’Autorità, poiché riguarda gli effetti del negozio e non l’inerzia a monte.

Nel merito, il contrasto interpretativo riguardava il destinatario della clausola derogatoria dell’art. 1, comma 5, del T.U.S.P. Il Collegio, muovendo dal primario criterio letterale, ha osservato che la formulazione è univoca: le norme del Testo unico si applicano alle società quotate solo se le includono espressamente tra i destinatari. Nessuna deroga è però prevista per gli obblighi posti in capo alle amministrazioni. Del resto, la clausola, essendo derogatoria, è soggetta a stretta interpretazione.

Il Collegio ha poi valorizzato la legge delega n. 124/2015, che ha distinto i tipi societari per differenziare la disciplina applicabile, senza però differenziare gli adempimenti a carico delle amministrazioni socie. Da qui l’accoglimento del ricorso: dichiarata l’illegittimità dell’inerzia, il Comune è stato condannato ad adottare, entro sessanta giorni, la delibera analiticamente motivata e a trasmetterla all’Autorità. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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