Clausola di salvaguardia legittima: il ricorso è inammissibile (TAR Campania n. 566 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la c.d. clausola di salvaguardia inserita nei contratti stipulati tra la Regione e le strutture sanitarie private accreditate. Con la sottoscrizione dell’accordo la struttura accetta espressamente e incondizionatamente i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa e delle tariffe, rinunciando alle azioni già intraprese e a quelle esperibili avverso gli atti adottati o conoscibili per la relativa annualità. Ne deriva la perdita della legittimazione a impugnare tali atti e l’inammissibilità del ricorso. La clausola non viola gli artt. 24 e 113 Cost., né il diritto di difesa, né l’art. 1462 cod. civ., e il suo oggetto è sufficientemente determinato o determinabile.
Il Fatto
La società ricorrente è una casa di cura accreditata con il servizio sanitario regionale per l’assistenza ospedaliera in diverse branche. Impugna la delibera con cui la Giunta Regionale della Campania ha determinato per l’esercizio 2023 i limiti di spesa delle strutture private, unitamente alla delibera che ha modificato i limiti dell’anno precedente.
La ricorrente lamenta che il tetto assegnatole per il 2023 sia stato calcolato senza includere le prestazioni di urologia, e che abbia compreso anche il costo delle prestazioni erogate in favore di pazienti di altre Regioni, che avrebbero dovuto formare oggetto di compensazione interregionale. Deduce la violazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 8-sexies e 12 del d.lgs. n. 502/1992.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di sospensione del processo ex artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c.: la controversia pendente in appello concerne le determinazioni assunte dall’ASL nel giugno 2022, mentre il presente giudizio verte sulle delibere regionali del 2023. La futura decisione del giudice di appello non condiziona quindi quella della causa.
Il ricorso è inammissibile per intervenuta sottoscrizione della clausola di salvaguardia. Il contratto relativo al 2023 è stato depositato dall’ASL. La clausola si risolve in una dichiarazione con cui la struttura sanitaria accetta a monte i provvedimenti che determinano tetti di spesa e tariffe, quali parti integranti del contratto e presupposti del medesimo.
Il Tribunale ricostruisce il contenuto della clausola: al primo comma l’accettazione espressa dei provvedimenti di determinazione dei tetti e delle tariffe; al secondo la rinuncia alle azioni già intraprese e ai contenziosi esperibili contro gli atti già adottati o conoscibili, con effetti circoscritti all’annualità regolata dal contratto. Su questa base il Collegio ritiene l’oggetto determinato e determinabile.
È dichiarata espressamente la consapevolezza del contrasto con il C.G.A.R.S., che con ordinanza n. 130/2025 e sentenza n. 650/2025 ha ritenuto la clausola nulla per violazione dell’art. 1462 cod. civ., per indeterminatezza dell’oggetto e per lesione degli artt. 24 e 113 Cost. Il Collegio aderisce invece all’orientamento del Consiglio di Stato, richiamando in particolare Cons. Stato n. 10652/2023 e Cons. Stato n. 9908/2025. Rileva che l’annullamento dell’atto presupposto determina l’inefficacia, non la nullità, del contratto; che non è imposta l’esecuzione di prestazioni non dovute; che l’adesione volontaria all’accordo suggella l’accettazione della posizione prioritaria dell’obiettivo di contenimento della spesa, funzionale a garantire continuità nell’erogazione delle prestazioni. Per la struttura si pone l’alternativa tra accettare le condizioni programmatorie pubbliche o collocarsi nel solo mercato privato. Nessun eccesso di potere e nessuna violazione del riparto di attribuzioni, perché il controllo giurisdizionale non è stato escluso.
Il Collegio dà infine atto che, ai sensi dell’art. 99 c.p.a., non può essere il giudice di primo grado a sollevare la questione innanzi all’Adunanza plenaria. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della delicatezza degli interessi e del contrasto giurisprudenziale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1462 c.c. – Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni
- Art. 79 c.p.c. – Istanza di nomina del curatore speciale