Le compensazioni ambientali per impianti FER non possono finanziare concerti e sagre non ambientali (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 51 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le misure di compensazione ambientale previste negli accordi per la localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili hanno destinazione vincolata alla tutela dell’ambiente. Dette misure possono consistere nell’impegno alla realizzazione di opere e servizi o nel pagamento di oneri finalizzati a opere di mitigazione ambientale, nonché ad attività culturali, di promozione e di educazione ambientale, purché pur sempre dirette a ristorare le comunità sul cui territorio insiste l’impianto. La funzionalizzazione di tali risorse imprime un vincolo di destinazione sulla competenza che ne guida l’allocazione in bilancio, garantendo un impiego coerente con le finalità previste dalla legge. Ne consegue che attività culturali quali concerti e sagre, prive di connessione con finalità di sensibilizzazione e informazione su tematiche ambientali, non possono essere finanziate con dette risorse.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune campano ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003 in ordine alla possibilità di impiegare le somme versate annualmente dalla società gestrice di un impianto eolico a titolo di compensazioni ambientali, per l’organizzazione di attività culturali quali concerti e sagre, mediante contributi a favore di associazioni locali. L’istante ha specificamente chiesto se l’art. 4 della convenzione sottoscritta nel 2017 con il gestore del parco eolico, che consente l’impiego delle risorse per eventi culturali volti alla sensibilizzazione su tematiche ambientali, permettesse anche tale destinazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente valutato l’ammissibilità della richiesta sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Sotto il primo aspetto, il parere è stato ritenuto ammissibile in quanto formulato dal Sindaco, rappresentante legale dell’ente locale. Sotto il profilo oggettivo, la questione è stata considerata attinente alla materia della contabilità pubblica, in quanto riguarda l’impiego di risorse con vincolo di destinazione e la possibilità per l’ente di disporne diversamente.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando che il d.lgs. n. 387/2003, che ha attuato la direttiva 2001/77/CE, prevede all’art. 12, comma 6, che l’autorizzazione unica per impianti FER non possa essere subordinata a misure di compensazione a favore di regioni e province. Tuttavia, la L. 23 agosto 2004, n. 239, di riordino del settore energetico, ha introdotto la possibilità per regioni ed enti locali di stipulare accordi con operatori economici prevedendo misure di compensazione e riequilibrio ambientale, applicabili anche agli impianti alimentati da fonti rinnovabili a seguito della sentenza della Corte cost. n. 383/2005 e in linea con la sentenza della Corte cost. n. 119/2010.
La deliberazione ha poi chiarito che le compensazioni ambientali non costituiscono un automatismo o un corrispettivo per la localizzazione dell’impianto, ma devono essere frutto di una valutazione dell’impatto ambientale e risultare definite nell’accordo con l’operatore economico. Il decreto ministeriale 10 settembre 2010 ha inoltre fissato un limite quantitativo, stabilendo che le misure di compensazione non possano superare il 3% dei proventi dell’operatore.
Il Collegio ha quindi tratto un dato univoco dal quadro normativo: la destinazione delle misure di compensazione è vincolata alla tutela dell’ambiente. Tali risorse possono finanziare opere e servizi di mitigazione ambientale, ma anche attività culturali, di promozione e di educazione ambientale, purché finalizzate a ristorare le comunità sul cui territorio insiste l’impianto. Tale funzionalizzazione si riflette sul piano contabile, imprimendo un vincolo di destinazione che deve guidare l’allocazione in bilancio. Il vincolo di scopo che caratterizza dette entrate non può ritenersi venuto meno neppure in ragione di una diversa e più ampia previsione convenzionale, atteso che la Corte non ha il potere di interpretare le clausole negoziali ma solo di indicare coordinate ermeneutiche.
La conclusione è pertanto negativa: attività culturali come concerti e sagre, prive di alcuna connessione con le finalità di sensibilizzazione e informazione su tematiche ambientali previste dalla legge, non possono essere finanziate con le risorse derivanti da compensazioni ambientali. Il parere è stato reso nei termini suindicati, con trasmissione al Sindaco del Comune richiedente.
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Nota della Redazione
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