Nessun obbligo di conto giudiziale per il consegnatario di beni in uso (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 444 del 23.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili inventariati e assegnati in uso all’ufficio destinatario non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Egli è qualificabile come agente amministrativo per debito di vigilanza, e non come agente contabile per debito di custodia, poiché difetta il maneggio di denaro o la gestione di cassa e di magazzino che sola giustifica l’obbligo di rendicontazione. Sono esclusi dall’obbligo di resa del conto anche i beni immobili e i volumi e le riviste facenti parte del catalogo della biblioteca, considerati immobili agli effetti della compilazione degli inventari. Ne consegue l’inammissibilità del giudizio di conto.

Il Fatto

Il Magistrato designato ha chiesto l’iscrizione a ruolo del conto relativo alla gestione di beni in essere presso il Dipartimento di Giurisprudenza di un’Università per l’esercizio finanziario 2021. Il conto, redatto su documento simile al Modello 24, elencava beni consistenti prevalentemente in volumi e riviste, oltre a mobilio, macchinari e attrezzature informatiche, con indicazione dell’assegnatario.

Nella relazione il Magistrato ha rilevato l’insussistenza dell’obbligo di resa del conto per la gestione dei beni mobili senza obbligo di custodia e per la gestione dei beni immobili ai fini inventariali, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità. Il consegnatario ha rappresentato di aver proceduto alla resa del conto per l’incertezza interpretativa sull’applicabilità della disciplina contabile alle Università, condividendo le conclusioni sui beni immobili. Anche la Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

La questione concerne la sussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale in capo al consegnatario per la gestione di beni inventariati e assegnati all’ufficio destinatario, di volumi e riviste e di beni immobili. La Sezione muove dall’art. 74 del regio decreto n. 2440 del 1923, che impone il rendimento del conto agli agenti che abbiano avuto maneggio di denaro o debito di materia, intendendosi per materia i beni e i valori mobiliari inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio dell’ente, con esclusione dei beni immobili e di quelli considerati tali agli effetti degli inventari.

Da tale premessa la Corte ricava la distinzione tra agenti amministrativi per debito di vigilanza e agenti contabili per debito di custodia. Solo i secondi sono obbligati alla resa del conto giudiziale. Il debito di custodia si caratterizza per il maneggio di denaro o materie e, in quest’ultimo caso, per la gestione di cassa o di magazzino: è l’esigenza di registrare e rendicontare i movimenti della gestione contabile, e il relativo risultato a saldo, che impone la presentazione del conto.

Il debito di vigilanza, invece, fa capo al soggetto che sorveglia il corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori o che gestisce le scorte operative assegnate all’ufficio e destinate all’uso. In questa ipotesi l’agente è tenuto alla definizione del conto amministrativo e a dimostrare consistenza e movimentazione dei beni attraverso le scritture dell’ente, senza obbligo di conto giudiziale.

La Sezione precisa il criterio distintivo: l’obbligo di custodia ricorre quando i beni non sono dati in uso a dipendenti o terzi ma si trovano nella materiale disponibilità del soggetto incaricato, tenuto alla loro conservazione. L’obbligo di vigilanza ricorre quando i beni, previamente inventariati, sono messi in uso mediante consegna agli utilizzatori. Nel caso concreto i beni assegnati all’ufficio destinatario non integrano l’obbligo di custodia.

Quanto ai beni immobili, la Corte esclude i caratteri tipici del debito di custodia, poiché questo presuppone presa in carico e scarico dei beni, incompatibili con la gestione immobiliare; il conto eventualmente reso è di natura amministrativa e non giudiziale. Per i volumi e le riviste del catalogo della biblioteca, l’art. 7 del regio decreto n. 827 del 1924 considera immobili, agli effetti degli inventari, anche le biblioteche con le raccolte che vi si contengono. Il consegnatario è dunque qualificabile come agente amministrativo e il giudizio di conto è inammissibile, con nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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