Responsabilità del concessionario della riscossione e annullamento automatico dei ruoli (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 447 del 28.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il factum principis costituito dall’annullamento automatico delle iscrizioni a ruolo, disposto dall’art. 4 del d.l. n. 119/2018, interrompe il nesso causale tra la condotta del concessionario della riscossione e il danno patrimoniale lamentato dal creditore, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria. Il danno all’immagine patito dalla pubblica amministrazione presuppone, ai sensi del comma 7 dell’art. 51 c.g.c., una sentenza di condanna per un delitto commesso in suo danno: in assenza di tale presupposto la pretesa va rigettata, senza necessità di esaminare la legittimazione attiva. La sopravvenienza del factum principis rispetto all’affidamento dei ruoli al concessionario giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

Il Fatto

Una società affidataria del servizio di trasporto pubblico locale ha chiesto il risarcimento del danno derivante dalla mancata riscossione di un proprio credito, di modesto importo, scaturito da quattro sanzioni amministrative pecuniarie inflitte a un’utilizzatrice del servizio.

La cartella di pagamento era stata annullata dal giudice di pace per non avere il concessionario dimostrato l’interruzione della prescrizione. Investito della connessa domanda risarcitoria, lo stesso giudice aveva declinato la giurisdizione in favore della Corte dei conti, richiamando l’orientamento delle sezioni unite. La società ha quindi riproposto il giudizio dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale, chiedendo il ristoro del danno patrimoniale e del danno all’immagine.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da un dato documentale: l’estratto di ruolo allegato all’atto di riassunzione dimostra che i quattro ruoli sottesi alla cartella erano stati consegnati al concessionario anteriormente al 31 dicembre 2010. Entro tale data opera l’annullamento automatico del debito del contribuente, disposto dal primo periodo del comma 1 dell’art. 4 del d.l. n. 119/2018.

Da qui la conseguenza sul piano eziologico. Il factum principis, sopravvenuto rispetto all’affidamento dei ruoli, interrompe il nesso di causalità tra la condotta, attiva o omissiva, del concessionario e il danno patrimoniale invocato dalla società creditrice. La domanda relativa a questo capitolo di danno è pertanto rigettata.

Quanto al danno all’immagine, la Corte richiama il comma 7 dell’art. 51 c.g.c.: il suo risarcimento presuppone una sentenza di condanna per un delitto commesso nei confronti di una pubblica amministrazione. Difetta nel caso di specie tale presupposto, con conseguente rigetto della pretesa anche sotto questo profilo.

La Corte precisa che l’assenza del presupposto rende superfluo ogni vaglio sulla legittimazione attiva a rivendicare il risarcimento, questione pure sollevata dalla parte convenuta. Sulle spese, la sopravvenienza del factum principis rispetto all’epoca dell’affidamento dei ruoli giustifica l’integrale compensazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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