Appello tardivo e termini perentori nel processo contabile pensionistico (Corte dei Conti Sez. I App. n. 19 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile i termini per proporre appello sono perentori e decorrono, in mancanza di notificazione della sentenza, da un anno dalla pubblicazione, con sospensione feriale. La loro violazione rende inammissibile l’impugnazione, non essendo prevista alcuna sanatoria. La tempestiva notificazione dell’atto di appello alle controparti e il successivo deposito costituiscono elementi della fattispecie complessa dalla quale scaturisce la valida instaurazione del rapporto processuale di secondo grado. La costituzione in giudizio dell’appellato non sana la notificazione tardiva, perché questa integra una ipotesi di nullità-inesistenza e non di nullità relativa, ai sensi dell’art. 156, comma 3, cod. proc. civ.
Il Fatto
Un militare dell’Arma dei Carabinieri, collocato in congedo assoluto per motivi di salute, ha visto revocare il trattamento pensionistico dopo la perdita del grado disposta per motivi disciplinari, con conseguenti provvedimenti di recupero. Il giudice territoriale aveva rigettato il ricorso, ritenendo che la cessazione dal servizio dovesse essere ricondotta di diritto alla perdita del grado, già avviata in corso di rapporto.
L’interessato ha proposto appello, affidato a due motivi, chiedendo la conservazione della pensione riconosciutagli per motivi di salute. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l’inammissibilità del gravame per tardività della notificazione, eccezione che il Collegio esamina in via preliminare.
La Motivazione della Corte
La questione preliminare attiene alla tempestività della notifica dell’atto di appello. Il Collegio richiama l’art. 178 del codice di giustizia contabile, che fissa in sessanta giorni il termine per impugnare, decorrente dalla notificazione della sentenza, e prevede, indipendentemente da questa, il termine annuale dalla pubblicazione, a pena di decadenza, fatto salvo il caso di contumace che provi di non aver avuto conoscenza del processo.
Poiché la sentenza di primo grado, depositata in data 25 marzo 2024, non risulta notificata, la parte aveva a disposizione il termine lungo di un anno dalla pubblicazione, oltre la sospensione feriale. Tale termine veniva a scadere in data 26 aprile 2025.
L’atto di appello risulta invece notificato alle controparti soltanto in data 18 luglio 2025, con superamento del termine decadenziale e passaggio in giudicato della sentenza. Non rileva il mero deposito presso la segreteria, risalente al 20 marzo 2025, poiché assume esclusivamente rilievo la notificazione del gravame alle controparti.
Il Collegio respinge l’eccezione di sanatoria per costituzione in giudizio delle controparti, non prevista dai richiamati termini posti a pena di decadenza. La giurisprudenza, anche in adesione all’orientamento civile e contabile, qualifica il vizio come nullità-inesistenza della notificazione, non sanabile ai sensi dell’art. 156, comma 3, cod. proc. civ., applicabile al giudizio contabile per espresso richiamo dell’art. 7 del codice di giustizia contabile. Ne consegue l’inammissibilità dell’appello, già tardivo, e l’inaccoglibilità della richiesta di termine per rinotificare. Le spese legali sono compensate.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.