Estinzione del giudizio pensionistico per mancata comparizione delle parti (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 405 del 18.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito pensionistico pubblico, cui si applicano i principi del rito del lavoro, la mancata comparizione delle parti alla prima udienza determina la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione immediata del processo. L’art. 7, comma 2, c.g.c. va interpretato in senso costituzionalmente orientato, alla luce degli artt. 24 e 111 Cost. e dei principi di oralità, concentrazione e immediatezza, nonché di ragionevole durata ed efficienza processuale. L’estinzione consegue automaticamente, senza necessità di ulteriori valutazioni sul merito della domanda.
Il Fatto
Il ricorrente conveniva in giudizio l’INPS lamentando l’errata indicazione della decorrenza del trattamento pensionistico in godimento. Egli sosteneva che, all’esito della positiva valutazione della domanda di riscatto del corso di studi universitari, la decorrenza della pensione andasse ricondotta a data anteriore rispetto a quella del provvedimento di riscatto, in forza del principio di retrodatazione degli effetti degli atti di recupero di periodi suscettibili di tardiva copertura assicurativa.
L’Istituto, costituendosi, contestava la domanda e rivendicava la corretta gestione della posizione, richiamando le linee interpretative interne che limitano gli effetti del riscatto alla data di presentazione della relativa istanza. Il ricorrente chiedeva la riliquidazione della pensione con decorrenza anteriore e la condanna dell’INPS alla corresponsione dei ratei maturati, con interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva in via preliminare che all’udienza pubblica nessuna delle parti è comparsa. Su tale rilievo costruisce l’intera decisione, senza esaminare il merito della pretesa sostanziale.
Il giudice richiama i principi di oralità, concentrazione e immediatezza che caratterizzano il rito del lavoro, applicabile anche al processo pensionistico pubblico. Da tali principi discende che, in caso di mancata comparizione delle parti nella prima udienza, si impone la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione immediata del processo.
Il fondamento normativo è individuato negli artt. 24 e 111 Cost., negli artt. 181 e 309 c.p.c. e nell’art. 7, comma 2, c.g.c.. Quest’ultima disposizione è oggetto di una lettura costituzionalmente orientata, che ne impone l’interpretazione alla luce del principio di ragionevole durata del processo e di efficienza processuale.
La Corte sottolinea come l’esito estintivo non richieda alcuna valutazione nel merito delle contrapposte tesi sulla decorrenza del trattamento pensionistico. La questione sostanziale relativa agli effetti del riscatto resta così assorbita dal rilievo processuale. Ne deriva la declaratoria di estinzione del giudizio, con nulla per le spese.
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Nota della Redazione
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