Reddito di cittadinanza, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. II App. n. 135 del 16.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il reddito di cittadinanza, pur presentando tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza esclusivamente o prevalentemente assistenziale, ma persegue obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. Il beneficiario è destinatario di risorse pubbliche alle quali è impresso uno specifico vincolo di destinazione, consistente nella partecipazione al programma di inserimento nel mercato del lavoro, ed è soggetto a una variegata tipologia di obblighi e condizionalità. Ne deriva la sussistenza del rapporto di servizio tra il percettore e l’amministrazione erogatrice, con conseguente affermazione della giurisdizione contabile sulle controversie relative all’indebita percezione della misura.

Il Fatto

La Procura regionale della Campania aveva citato in giudizio il percettore del reddito di cittadinanza, contestandogli di aver reso dichiarazioni false in ordine alla composizione del nucleo familiare, con artificiosa rappresentazione della propria situazione reddituale e conseguente indebita percezione del beneficio.

Con la sentenza n. 253/2024 la Sezione giurisdizionale regionale per la Campania aveva dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario, qualificando il reddito di cittadinanza come mero sussidio e negando il rapporto di servizio tra percettore e amministrazione erogatrice. La Procura ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza e la dichiarazione della giurisdizione contabile, con rimessione al primo giudice per il merito.

La Motivazione della Corte

La Sezione di appello muove dalla ricostruzione della disciplina del decreto-legge n. 4 del 28.01.2019, convertito nella legge n. 26 del 28.03.2019, e dalla ratio della misura, individuata nella finalità di favorire la reimmissione nel mercato del lavoro di persone idonee, contrastando il bisogno e il disagio sociale dei nuclei familiari più fragili.

Il Collegio valorizza le numerose condizionalità che caratterizzano la misura: l’obbligo di dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, la sottoscrizione dei patti per il lavoro, i percorsi di formazione e inserimento, la comunicazione delle variazioni reddituali e patrimoniali, i controlli e le sanzioni. Tali elementi escludono che la misura possa qualificarsi esclusivamente o prevalentemente assistenziale.

La qualificazione è confermata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha riconosciuto al reddito di cittadinanza la natura di strumento di politica attiva del lavoro, connotato da temporaneità e condizionalità, e ha ribadito tale impostazione con la sentenza n. 31 del 2025, richiamando le pronunce n. 19 del 2022, n. 34 del 2022 e n. 54 del 2024.

Quanto al rapporto di servizio, la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui esso può prescindere dal trasferimento di funzioni autoritative e da obblighi di rendicontazione, realizzandosi ogni volta che il privato è chiamato a concorrere alla realizzazione dell’interesse pubblico sotteso al finanziamento (Cass. SS.UU. n. 5228 del 2022) e configurandosi quando il soggetto, ponendo in essere i presupposti per l’illegittima percezione, abbia frustrato lo scopo perseguito dall’amministrazione (Cass. SS.UU. n. 9659 del 2023).

Ne consegue che il beneficiario è destinatario di risorse pubbliche vincolate alla partecipazione al programma di inserimento lavorativo, con fine pubblico prevalente rispetto alla componente assistenziale, meramente secondaria e strumentale. La Sezione accoglie quindi l’appello della Procura, dichiara la sussistenza della giurisdizione contabile e, ai sensi dell’art. 199, comma 1, lettera a), c.g.c., dispone il rinvio al giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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