Obbligo dichiarazione ICI del locatario finanziario non trascritto in catasto (Cass. civ. Sez. V n. 19826 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione I.C.I., prevista dall’art. 37, comma 53, d.l. n. 223/2006 a decorrere dal 2007 e operativa dal 2008, riguarda soltanto le unità immobiliari i cui elementi rilevanti siano ascrivibili alla pubblicità catastale resa ostensibile agli enti locali. Al di fuori di tale contesto permane l’obbligo dichiarativo, in particolare quando gli elementi impositivi dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche del modello unico informatico. La mera enunciazione della locazione finanziaria nell’atto registrato telematicamente non elide l’obbligo gravante sul locatario finanziario, poiché la dichiarazione produce effetti propri che la conoscenza di fatto non può sostituire. La decadenza dal potere impositivo si computa dall’anno successivo a quello di riferimento, e l’omessa dichiarazione configura violazione autonoma per ogni annualità d’imposta.
Il Fatto
Un Comune aveva notificato a una società due avvisi di accertamento I.C.I. per gli anni 2009 e 2010, recuperando l’imposta, le sanzioni per omessa denuncia e gli interessi. La società contribuente, acquirente utilizzatrice di un immobile in locazione finanziaria, aveva impugnato entrambi gli atti eccependo, per il 2009, la decadenza dal potere di accertamento e, per entrambi gli anni, l’illegittimità delle sanzioni, sul presupposto che l’obbligo dichiarativo fosse ormai soppresso.
La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva rigettato l’appello del Comune, ritenendo che il notaio rogante avesse dato atto della locazione finanziaria e che, per via del sistema di comunicazione telematica, l’ente impositore fosse stato informato della vicenda. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i tre motivi e li ritiene fondati. Il nucleo della controversia è duplice: la permanenza dell’obbligo dichiarativo in capo al locatario finanziario e il corretto computo del termine di decadenza.
Sul primo profilo, l’atto da cui derivava l’adozione del modello unico informatico era una compravendita, non la locazione finanziaria, che in quell’atto era soltanto richiamata. Poiché il contratto di leasing non era stato trascritto in Conservatoria né annotato in Catasto, esso, per essere conosciuto dall’ente impositore, avrebbe dovuto necessariamente essere indicato nella specifica dichiarazione I.C.I.
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, dopo l’informatizzazione del catasto resa operativa con provvedimento direttoriale del 18 dicembre 2007, il contribuente non è più obbligato alla dichiarazione per gli anni 2008 e seguenti, salvo i casi previsti dal secondo e ultimo periodo della norma: gli elementi da cui derivi una riduzione d’imposta e quelli che dipendono da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche del modello unico informatico. La soppressione concerne quindi le sole unità immobiliari suscettibili di ascriversi alla pubblicità catastale ostensibile ai Comuni.
La conoscenza, da parte dell’ente, della locazione finanziaria soltanto enunciata nell’atto registrato non può elidere l’obbligo dichiarativo del locatario. L’ambito di quella conoscenza va ascritto ai documenti e alle informazioni già in possesso dell’amministrazione, rilevanti secondo il principio dell’art. 6, comma 4, l. n. 212/2000 nel procedimento avviato dal contribuente con la dichiarazione. La dichiarazione non ammette equipollenti e una mera conoscenza di fatto è irrilevante.
Sul secondo profilo, la verifica della decadenza, in caso di mancata denuncia di sopravvenienze, va effettuata considerando che il termine quinquennale dell’art. 1, comma 161, l. n. 296/2006 decorre, per ciascun periodo d’imposta, dall’anno successivo a quello di riferimento. L’obbligo non ha natura istantanea e non si esaurisce con il primo termine: ogni annualità omessa va sanzionata ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 504/1992. L’avviso per il 2009, notificato il 17.12.2015, rispetta il termine. Il ricorso è accolto, con cassazione con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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