Interpello disapplicativo quale contraddittorio tipico per le società di comodo (Cass. civ. Sez. 5 n. 2788 del 08.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di tributi “armonizzati”, l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale ha valenza generalizzata e la sua violazione comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere. In tema di impugnazione del diniego di rimborso IVA, il contraddittorio preventivo sussiste anche quando il provvedimento negativo sia stato preceduto da una semplice richiesta di documenti. Tuttavia, la disciplina delle società di comodo di cui all’art. 30 della legge n. 724/1994 prevede una forma tipica e legale di contraddittorio nella procedura di interpello disapplicativo, che costituisce l’unica sede deputata per il contribuente a contrastare la presunzione relativa di non operatività, rendendo non dovuta l’instaurazione di un ulteriore contraddittorio endoprocedimentale prima del diniego.
Il Fatto
La società contribuente, cessionaria di un credito IVA dell’anno 2018 chiesto a rimborso, vedeva opporsi un diniego da parte dell’Amministrazione finanziaria. Il rifiuto era motivato dalla circostanza che la società cedente fosse non operativa per tre periodi d’imposta consecutivi ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724/1994. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della società, ma la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia accoglieva l’appello, ritenendo nullo il diniego per violazione del contraddittorio preventivo, nonostante la contribuente stessa avesse evidenziato elementi economici-fattuali idonei a contrastare la presunzione di inoperatività della cedente.
La Motivazione della Corte
L’Agenzia delle entrate censurava la sentenza di secondo grado, deducendo la violazione degli artt. 12, comma 7, legge n. 212/2000, 30 legge n. 724/1994 e 2697 c.c. La Corte di Cassazione, nel valutare il primo motivo, richiama il quadro generale in materia di garanzie del contribuente, ribadendo la distinzione tra tributi “armonizzati” e non: per i primi, l’obbligo di contraddittorio è generalizzato, per i secondi opera solo nei casi espressamente previsti. Tale principio, da ultimo precisato in tema di verifiche “a tavolino” nella disciplina anteriore all’art. 6-bis della legge n. 212/2000, comporta l’invalidità dell’atto solo se il contribuente non ha formulato un’opposizione meramente pretestuosa.
La Corte riconosce che, in via generale, l’obbligo di instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale sussiste anche nel diniego di rimborso IVA non preceduto da accesso o verifica, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Tuttavia, nel caso di specie, la questione involge l’applicazione della presunzione relativa di inoperatività di cui all’art. 30 della legge n. 724/1994, che ha una sua disciplina specifica.
Osserva la Corte che, in materia di società di comodo, il legislatore ha previsto uno strumento tipico di contraddittorio: la procedura di interpello disapplicativo di cui all’art. 30, comma 4-bis, legge n. 724/1994 e al D.M. n. 259/1998, che consente al contribuente di esporre le proprie ragioni prima della determinazione definitiva dell’Amministrazione. La presentazione dell’istanza di interpello, prosegue la Corte, integra una forma legale di contraddittorio, sicché non è configurabile un obbligo ulteriore di confronto preventivo. Nel caso di specie, la società cedente aveva già esperito tale procedura per due volte con esito negativo.
La Corte accoglie quindi il primo motivo, ritenendo che la CGT di II grado non si sia attenuta a questi principi, e dichiara assorbito il secondo motivo relativo alla motivazione apparente. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Nel disporre il rinvio, la Corte richiama la sentenza della CGUE del 7 marzo 2024, causa C-341/22, che ha dichiarato l’incompatibilità della disciplina sulle società di comodo con la direttiva 2006/112/CE e con i principi di neutralità dell’IVA e di proporzionalità, indicando al giudice del rinvio di tenerne conto quale ius superveniens.
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Nota della Redazione
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