Improcedibile il ricorso se manca la copia notificata della sentenza (Cass. civ. Sez. II n. 31 del 02.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, relativa all’avvenuta notificazione della sentenza impugnata costituisce attestazione di un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e fa sorgere, in capo al ricorrente, l’onere di depositare copia della sentenza munita della relata di notifica ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. Il ricorso è pertanto improcedibile, per violazione di tale onere, allorché il ricorrente depositi copia della sentenza priva della relata, la stessa non sia prodotta dal controricorrente e non sia nella disponibilità del giudice. L’improcedibilità è rilevabile d’ufficio e non è sanata dalla non contestazione del controricorrente né dalla circostanza che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data dichiarata di notificazione. Resta fermo che il ricorso è procedibile, in difetto della copia con relata, ove risulti notificato entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza.
Il Fatto
Il giudizio trae origine da una controversia in materia di distanze legali tra fondi confinanti. In primo grado il Tribunale di Torre Annunziata aveva accolto le domande degli attori, ordinando l’arretramento dell’impianto serricolo e di alcuni manufatti sino alla distanza di legge, oltre al risarcimento del danno, e rigettando le domande riconvenzionali.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1606 pubblicata il 20-3-2019, ha parzialmente riformato la decisione, rigettando una delle domande attoree, condannando l’appellante al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio e confermando nel resto. Gli eredi del convenuto originario hanno proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi; i controricorrenti hanno resistito. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso improcedibile, in via assorbente rispetto alle eccezioni di inammissibilità sollevate dai controricorrenti. I ricorrenti, alla pagina 2 del ricorso, dichiarano che la sentenza d’appello è stata notificata il 12-4-2019, ma non producono la copia notificata: depositano solo copia della sentenza priva della relata di notifica.
Tale copia non si rinviene né nel fascicolo dei ricorrenti né in quello dei controricorrenti, come verificato e attestato dal cancelliere nella certificazione del 28-11-2023 inserita nel fascicolo d’ufficio. La Corte richiama l’indirizzo delle Sezioni Unite secondo cui la dichiarazione di notificazione della sentenza impugnata è manifestazione dell’autoresponsabilità della parte, che si impegna a subirne le conseguenze, facendo sorgere l’onere di depositare nel termine la copia con relata. Vengono richiamate, tra le altre, Cass. Sez. U n. 21349 del 2022 e Cass. Sez. U n. 10648 del 2017.
L’effetto è l’improcedibilità, rilevabile d’ufficio e non sanabile dalla non contestazione del controricorrente, quando il ricorrente, pur dichiarando la notificazione, depositi copia priva di relata, questa non sia prodotta neppure dalla controparte e non sia nella disponibilità del giudice. Irrilevante, in tal senso, che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data dichiarata di notificazione.
La Corte esamina anche il principio opposto, secondo cui il ricorso resta procedibile, pur in difetto della copia con relata, ove risulti notificato entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza: il collegamento tra data di pubblicazione e notificazione del ricorso assicura lo scopo di consentire l’accertamento della tempestività dell’impugnazione. Nel caso concreto, però, tale prova di resistenza non opera, perché tra pubblicazione (20-3-2019) e notificazione del ricorso (11-6-2019) è trascorso un tempo superiore a sessanta giorni.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico dei ricorrenti. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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