Specificità dei motivi di appello e critica della valutazione probatoria (Cass. civ. Sez. I n. 11161 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di specificità dei motivi di appello, l’art. 342, primo comma, cod. proc. civ. richiede che l’impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza gravata, con la relativa parte argomentativa di confutazione, senza che sia necessario delineare un progetto alternativo di sentenza né rispettare forme sacramentali. Qualora l’appello denunci l’erronea valutazione delle prove acquisite in primo grado, è sufficiente l’enunciazione dei punti sui quali si chiede il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un autonomo giudizio, non essendo richiesta una puntuale analisi critica delle singole valutazioni e conclusioni del primo giudice. La critica alla concludenza dei singoli elementi probatori può emergere dal tenore complessivo del gravame.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio il Comune di Rosolini per ottenere il risarcimento e il ripristino dello stato dei luoghi in relazione all’occupazione e utilizzazione di un terreno di sua proprietà, interessato da lavori eseguiti senza autorizzazione dall’ente locale.

Il Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Avola, aveva respinto le domande attoree, rilevando che il terreno era gravato da servitù di uso pubblico per dicatio ad patriam, e aveva accolto la domanda riconvenzionale del Comune. La Corte di appello di Catania aveva dichiarato inammissibile il gravame per difetto di specificità dei motivi, ex art. 342 cod. proc. civ. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 112 e 342, primo comma, cod. proc. civ., per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto inammissibile il motivo di appello. La Corte osserva che le censure alla sentenza appellata possono essere espresse anche in forma indiretta e con giudizio contrario e parallelo.

Richiamando la formulazione dell’art. 342, primo comma, cod. proc. civ. risultante dal d.l. n. 83/2012, conv. con modif. nella l. n. 134/2012, applicabile ratione temporis, il Collegio ricorda che la norma impone a pena di inammissibilità l’indicazione delle parti del provvedimento impugnate, delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto e delle circostanze da cui deriva la violazione di legge.

La Corte richiama il proprio insegnamento secondo cui l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e la parte argomentativa di confutazione delle ragioni del primo giudice, senza che l’appellante sia tenuto a delineare un progetto alternativo di sentenza né a rispettare forme sacramentali, attesa la natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello. Vengono citate le Sezioni Unite n. 27199 del 2017 e le Sezioni Unite n. 36481 del 2022.

Il Collegio ribadisce la regola per cui le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, la decisione di merito, restando gli esiti abortivi del processo ipotesi residuale.

Nel caso concreto, lo stralcio dell’appello riprodotto consente di ritenere sufficientemente individuata sia la parte del provvedimento aggredita — quella con cui era stata accertata la messa a disposizione del terreno in favore di una generalità indifferenziata di cittadini — sia le circostanze di fatto erroneamente accertate. Non può negarsi che l’appello presenti un’argomentazione contraria a quella del Tribunale, non essendo necessaria una espressa critica dei singoli elementi probatori laddove emerga dal tenore complessivo del gravame. La Corte richiama sul punto Cass. n. 24464 del 2020. Il primo motivo è quindi fondato, con assorbimento del secondo, vertente su questione conseguenziale. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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