Obbligo informativo dell’avvocato e perdita del diritto al compenso (Cass. civ. Sez. II n. 18908 del 10.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nello svolgimento del rapporto professionale, l’obbligo di informazione del cliente imposto all’avvocato dall’art. 13, comma 5, della legge n. 247 del 2012 riguarda ogni questione sottoposta alla sua attenzione, indipendentemente dalla difficoltà, e va adempiuto sia al conferimento del mandato sia nel corso del rapporto, mediante rappresentazione di tutte le circostanze ostative al risultato o produttive di effetti dannosi. L’omessa dimostrazione di tale informazione integra inadempimento totale della prestazione, improduttiva di effetti in favore dell’assistito, e determina il venir meno del diritto al compenso. Sono irrilevanti sia gli esiti favorevoli astrattamente conseguibili, sia i poteri conferiti al difensore tramite la procura alle liti, inidonei a provare la compiuta informazione necessaria per una decisione consapevole del cliente.
Il Fatto
Un avvocato agiva in giudizio per ottenere il compenso per l’attività defensionale svolta nell’ambito di due giudizi civili riuniti. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo un corrispettivo e riducendo le pretese attoree.
La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 488/2019, rigettava tanto l’appello principale quanto quelli incidentali. Riteneva nulla dovuto al difensore per il patrocinio relativo al secondo giudizio, sia perché le medesime difese avrebbero potuto essere svolte già nel primo, sia perché il legale non aveva dimostrato di avere informato i propri clienti dell’introduzione del secondo giudizio e della sua necessità. Il professionista ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il secondo e il terzo motivo, per ragioni di priorità logica. Rileva che i giudici d’appello avevano fondato la decisione su due autonome rationes decidendi: l’evitabilità del secondo giudizio mediante le facoltà processuali già esperibili, e il mancato assolvimento dell’obbligo di informazione verso gli assistiti.
Quanto alla natura dell’obbligazione professionale, la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui le obbligazioni dell’avvocato sono di regola obbligazioni di mezzi e non di risultato. Trova applicazione il parametro della diligenza professionale media fissato dall’art. 1176, secondo comma, cod. civ., con la sola attenuazione prevista dall’art. 2236 cod. civ. per i problemi tecnici di particolare difficoltà.
Sul punto centrale, la Corte afferma che l’obbligo di informazione deve essere assolto rappresentando al cliente tutte le questioni di fatto e di diritto ostative al risultato o produttive di rischi, richiedendo gli elementi necessari e dissuadendo dall’intraprendere un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole. Richiama in proposito i precedenti Sez. 3 n. 34412 del 2023, Sez. 3 n. 19520 del 2019 e Sez. 3 n. 4781 del 2013. Dall’omessa informazione deriva il totale inadempimento della prestazione.
La Corte esclude che possano assumere rilievo gli esiti favorevoli ipoteticamente conseguibili o i poteri conferiti con la procura alle liti, inidonei a dimostrare la compiuta informazione. L’onere probatorio gravava sul professionista e la Corte d’Appello lo ha ritenuto non assolto. Il secondo motivo, inoltre, tende a rimettere in discussione l’accertamento di fatto, precluso in sede di legittimità. Da qui l’inammissibilità del secondo e terzo motivo e, a cascata, del primo, non avendo il ricorrente impugnato la ratio decidendi autonoma idonea a sorreggere la decisione. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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