Revocazione della sentenza di cassazione solo per errore percettivo (Cass. civ. Sez. II n. 18907 del 10.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, il rimedio è configurabile solo nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto ed incorra in un errore meramente percettivo. Non integra il vizio di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. la censura che investa la valutazione di uno dei motivi del ricorso, assumendone l’esame senza considerazione delle argomentazioni contenute nell’atto di impugnazione. In tal caso, infatti, è dedotta un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto del ricorso, e non un errore di fatto. Il ricorso per revocazione che solleciti il riapprezzamento delle risultanze di merito già valutate è pertanto inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte di appello di Palermo, con cui era stato parzialmente accolto il gravame del suo controparte e revocato il decreto ingiuntivo emesso per crediti derivanti dall’esecuzione di lavori edili su terreno di proprietà dell’appellante.
La Sezione VI civile-2 della Corte di cassazione aveva rigettato quel ricorso con ordinanza, condannando il ricorrente alle spese. Quest’ultimo ha quindi impugnato per revocazione la pronuncia di legittimità, deducendo che essa sarebbe stata adottata sulla supposta inesistenza di un fatto, ossia che la Corte di appello avesse escluso la prova dell’effettiva esecuzione dei lavori. Ha resistito il controricorrente; l’altro intimato è rimasto tale.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha articolato un unico motivo, richiamando l’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., e ha sostenuto che l’ordinanza impugnata sarebbe fondata su un fatto la cui verità sarebbe incontrastabilmente esclusa dalla sentenza di appello e dagli atti processuali. Se la Corte avesse percepito la prova dell’esecuzione dei lavori, avrebbe ritenuto decisive le dichiarazioni del dante causa della controparte sull’entità del credito.
La Corte ha ritenuto il motivo all’evidenza inammissibile. Con esso, in effetti, si tende a sollecitare una rivalutazione dei motivi posti a fondamento del precedente ricorso per cassazione, con riguardo al riapprezzamento delle risultanze di merito acquisite e considerate dal giudice di appello. Quest’ultimo, richiamando la mancata prova dell’entità del corrispettivo, aveva escluso ancor prima la prova dell’effettiva realizzazione dei lavori, con riguardo alla mancata specificazione di quantità, materiali, manodopera e tempo occorso.
Ne deriva che al più si è inteso denunciare un supposto errore nell’attività di giudizio, di tipo valutativo e non percettivo, compiuta con l’ordinanza impugnata. La giurisprudenza della Corte, richiamata nelle pronunce Cass. n. 10466/2011, Cass. n. 3760/2018 e SU n. 31032/2019, è consolidata nell’affermare che, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso, perché in tal caso è dedotta un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto dell’impugnazione.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 2.400,00, con distrazione in favore del difensore del controricorrente. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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