Sconto tariffario sanitario limitato al triennio 2007-2009 anche in Sicilia (Cass. civ. Sez. I n. 22347 del 02.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto tariffario previsto dall’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 opera sull’intero territorio nazionale, e dunque anche in Sicilia per effetto del D.A. n. 1745/2006 e del D.A. n. 1977/2007, ma ha efficacia temporalmente limitata al triennio 2007-2009. Ne consegue che la pretesa restitutoria della struttura pubblica, fondata sul ripristino retroattivo delle tariffe scontate disposto dal D.A. n. 170/2013, è legittima per gli anni 2008 e 2009 e priva di titolo per gli anni 2010, 2011 e 2012. Le vicende degli atti amministrativi che fissano la tariffa incidono direttamente sui contratti stipulati dall’azienda sanitaria con le strutture accreditate, integrandoli, secondo il meccanismo dell’art. 1339 cod. civ.
Il Fatto
Una struttura sanitaria privata, accreditata con il servizio sanitario regionale e convenzionata con l’azienda sanitaria provinciale per gli anni dal 2008 al 2012, riceveva da quest’ultima una richiesta di restituzione di poco più di 78.000 euro, a titolo di ripetizione di pagamenti asseritamente indebiti eseguiti nel medesimo periodo, per non aver applicato lo sconto tariffario.
A fondamento della pretesa l’azienda sanitaria invocava il ripristino, con effetto retroattivo dall’1.10.2007, dei valori tariffari del D.A. n. 1977/2007, disposto dal D.A. n. 170/2013 mediante revoca del D.A. n. 336/2008.
La Motivazione della Corte
La struttura agiva in giudizio per far accertare l’insussistenza del credito. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’Appello confermava, sul rilievo che la determinazione delle tariffe è riservata alla pubblica amministrazione secondo il meccanismo dell’art. 1339 cod. civ. e che la ripresa di efficacia dell’atto amministrativo sospeso in sede cautelare non integra alcuna applicazione retroattiva.
Nel giudizio di legittimità la Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, per connessione, e ne delinea esiti opposti. Il primo motivo è fondato: il sistema dello sconto obbligatorio recepito in Sicilia con il D.A. n. 1977/2007 ha durata limitata al triennio 2007-2009, sicché la pretesa restitutoria è priva di titolo per gli anni 2010, 2011 e 2012.
La Corte richiama la propria elaborazione secondo cui lo sconto di cui all’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 deve intendersi limitato al triennio 2007-2009, deponendo in tal senso l’incipit della norma e l’interpretazione della Corte costituzionale che, con le pronunce n. 94 del 2009 e n. 243 del 2010, ne ha sottolineato il carattere transitorio. Richiama altresì l’insegnamento per cui il meccanismo esplica valenza sull’intero territorio nazionale e quindi anche in Sicilia, ove opera per effetto del D.A. n. 1745/2006 secondo le tariffe del D.A. n. 1977/2007, restando temporalmente limitato al triennio innanzi indicato.
Il secondo motivo è invece infondato. Per gli anni 2008 e 2009 lo sconto operava legittimamente, sicché non può invocarsi la buona fede contrattuale né l’esigenza di una clausola di riserva o di ripetizione per paralizzare l’integrazione del contratto ad opera delle determinazioni tariffarie. La Corte conferma che le vicende degli atti amministrativi che fissano la tariffa incidono direttamente sui contratti stipulati dall’azienda sanitaria con le strutture accreditate, integrandoli.
Il terzo motivo, relativo alla condanna alle spese, resta assorbito dall’accoglimento del primo. La sentenza d’appello è cassata nei limiti dell’accoglimento, con rinvio alla stessa Corte territoriale in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Il principio di diritto è enunciato per relationem, nei termini delle massime delle pronunce richiamate.
Nota della Redazione
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