Onorari professionali a vacazione per attività protrattasi oltre il termine (Cass. civ. Sez. I n. 23000 del 10.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione del compenso dovuto al professionista per l’attività di direzione lavori e project management protrattasi oltre il termine originariamente pattuito, il criterio delle vacazioni di cui all’art. 4 della tariffa professionale opera in via residuale rispetto ai criteri a percentuale e a quantità. Il ricorrente che invochi il criterio della quantità e qualità del servizio è tenuto a dimostrare, oltre alla pattuizione secondo l’entità e la qualità delle opere, anche l’incremento della percentuale delle opere eseguite nel periodo di proroga. Il principio di non contestazione è deducibile in cassazione solo se il ricorrente indica l’atto in cui la circostanza è stata allegata e la sede in cui è stata provata o ritenuta pacifica, a pena di inammissibilità.

Il Fatto

Una società di ingegneria aveva ottenuto, in esecuzione di un contratto di appalto, un decreto ingiuntivo nei confronti di un Comune per oltre 412.000 euro, a titolo di remunerazione delle ulteriori attività di direzione lavori e project management svolte dal 20 aprile al 9 novembre 2008, dopo la scadenza del termine originario.

Il Tribunale, in parziale accoglimento dell’opposizione, aveva revocato il decreto e condannato l’Amministrazione al pagamento di poco più di 86.000 euro, liquidati secondo il criterio delle vacazioni. La Corte d’Appello, accogliendo parzialmente il gravame della società, aveva elevato la somma di ulteriori 11.362 euro, escludendo la riduzione a metà del compenso. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, lamentando l’erronea applicazione del criterio delle vacazioni e il difetto di prova sui pagamenti già eseguiti.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, per la stretta connessione delle questioni. Preliminarmente richiama l’art. 4 della tariffa professionale, che impone la valutazione a vacazione per le prestazioni di carattere normale in cui il tempo costituisce elemento precipuo e alle quali non sono applicabili i criteri a percentuale o a quantità.

Nel caso concreto si trattava di liquidare attività di direzione lavori e project management protrattesi oltre il termine per il quale era stato concordato un onorario globale. Per la Corte il ricorso difetta di specificità e autosufficienza, non essendo riportato, neppure per estratto, il contratto originario: restano ignoti i criteri di determinazione dell’onorario iniziale.

Quanto al criterio della quantità e qualità invocato dalla ricorrente, la Corte osserva che sarebbe stata proprio la società a dover dimostrare il compenso pattuito in ragione dell’entità e della qualità delle opere e l’incremento della percentuale delle opere eseguite nel periodo di proroga. Poiché tale documentazione contabile non era stata prodotta, la Corte d’Appello ha correttamente applicato il criterio residuale delle vacazioni, fondato sul rilievo oggettivo della protrazione temporale delle prestazioni.

Le censure sul principio di non contestazione sono giudicate generiche e prive di autosufficienza. La Corte ricorda il proprio orientamento (Cass. n. 10761/2022; Cass. n. 20637/2016): il ricorrente deve indicare in quale atto la circostanza assunta come pacifica sia stata allegata e in quale sede provata o ritenuta tale. Infine, la mancata applicazione del criterio indennitario pattuito tra stazione appaltante e impresa esecutrice è esclusa, essendo la ricorrente estranea al contratto d’appalto: motivazione immune da censure e non sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *