Obbligo di non opporre la prescrizione Irpeg con limite decennale (Cass. civ. Sez. V n. 13566 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 2, comma 58, della legge n. 350 del 2003 pone a carico dell’Amministrazione finanziaria un vero e proprio obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze Irpef e Irpeg risultanti dalle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997. La violazione di tale obbligo è rilevabile anche d’ufficio dal giudice. L’obbligo cessa dopo un decennio, pari al decorso di un nuovo termine prescrizionale, dall’entrata in vigore della legge, fissata al 1° gennaio 2004. Ne consegue che la norma ha natura precettiva, ma efficacia temporale limitata, restando legittimamente opponibile dall’Amministrazione la prescrizione maturata successivamente a tale data.

Il Fatto

Una banca, incorporante di altro istituto di credito, aveva presentato nel 1988 la dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 1987, evidenziando un credito Irpeg. Nel 1993 la società aveva chiesto l’estinzione del credito mediante assegnazione di titoli di Stato, ottenuti solo parzialmente nel 1996. Nel 2005 e nel 2018 la banca aveva sollecitato il rimborso della parte residua con gli interessi. L’Agenzia delle entrate aveva opposto un provvedimento di diniego per prescrizione decennale, escludendo l’applicabilità della deroga prevista dalla legge n. 350 del 2003.

La Commissione tributaria provinciale aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente, riconoscendo il credito ma limitando gli interessi. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, su appello di entrambe le parti, aveva ritenuto il credito prescritto, qualificando la norma come mera sollecitazione non vincolante. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo e il secondo motivo, trattati congiuntamente perché coincidenti nella ratio decidendi, sono stati accolti. La Corte richiama il recente principio delle Sezioni Unite n. 12284 del 2024, secondo cui la disposizione pone a carico dell’Amministrazione finanziaria un vero e proprio obbligo di non far valere la prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle eccedenze Irpef e Irpeg sulle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997.

Tale obbligo, la cui violazione è rilevabile anche d’ufficio, cessa dopo un decennio dall’entrata in vigore della legge, coincidente con il decorso di un nuovo termine prescrizionale. La norma, quindi, ha natura precettiva, ma con efficacia temporale limitata, non escludendo che l’Amministrazione possa opporre la prescrizione maturata successivamente al 1° gennaio 2004.

La sentenza impugnata, avendo attribuito alla norma carattere di mera sollecitazione non vincolante, non è conforme a tale principio e va cassata. Il giudice del rinvio dovrà compiere i necessari accertamenti in fatto, rilevanti ai fini della verifica della maturazione o meno della prescrizione a decorrere dal 1° gennaio 2004, propedeutici all’applicazione del criterio nomofilattico al caso concreto.

Il terzo motivo, prospettato in via subordinata e relativo alla mancata pronuncia su questioni di affidamento e conclusione del procedimento amministrativo, è rimasto assorbito dall’accoglimento dei primi due. La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, cui ha demandato anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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