La fattura si ha per emessa solo alla consegna al cessionario e la violazione formale esclude la sanzione (Cass. civ. Sez. 5 n. 11843 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni per violazioni relative alla fatturazione, la fattura si ha per emessa, ai sensi dell’art. 21, primo comma, d.P.R. n. 633/1972, nel testo ratione temporis applicabile, solo all’atto della consegna o spedizione all’altra parte; ne consegue che la fattura mai trasmessa al cessionario deve considerarsi fiscalmente inesistente. La violazione meramente formale, che non ha ostacolato l’azione accertatrice né ha arrecato danno all’erario, integra gli estremi dell’error in factis e non è punibile ai sensi dell’art. 10 della legge n. 212/2000. La decisione di merito fondata su una pluralità di autonome rationes decidendi, ciascuna idonea a sorreggerla, rende inammissibili le censure relative alle ragioni non adeguatamente criticate.
Il Fatto
La società contribuente, nel corso del secondo trimestre del 2009, emetteva due fatture per la vendita di un’autovettura usata: la prima, di importo pari a 3.500.000 euro, e la seconda, di 3.500 euro, entrambe con l’indicazione del regime IVA del margine. Successivamente, la società stessa provvedeva all’emissione di una nota di credito per l’importo di 3.500.000 euro, evidenziando che la fattura di importo maggiore era stata emessa per errore, con l’aggiunta di tre zeri in più. L’ufficio, tuttavia, contestava la violazione di cui all’art. 13, primo comma, d.lgs. n. 471/1997 per l’omessa indicazione dell’operazione nella liquidazione periodica, applicando una sanzione pari al 30% dell’IVA dovuta, poi ridotta al 15% in primo grado. La Commissione tributaria regionale, in riforma parziale, annullava integralmente la sanzione per la natura meramente formale della violazione e la mancata trasmissione della fattura al cessionario.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso della curatela del fallimento per la mancata produzione dell’autorizzazione del giudice delegato a stare in giudizio, condizione di efficacia dell’attività processuale del curatore non sanabile nel giudizio di legittimità, ove non opera l’art. 182 c.p.c..
Nel merito, ha esaminato con priorità il motivo relativo alla dedotta motivazione apparente della sentenza impugnata. Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c. ricorre solo quando la motivazione sia graficamente mancante, meramente apparente o caratterizzata da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, tali da non rendere percepibile il fondamento della decisione. La Corte ha escluso la sussistenza del vizio, rilevando che il riferimento della CTR all'”azione accertatrice” e all'”accertamento” aveva natura generica e non dimostrava la confusione tra l’atto di contestazione e un avviso di accertamento.
Quanto al motivo di violazione di legge, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, in quanto la decisione poggiava su due autonome rationes decidendi: la natura meramente formale della violazione e l’inesistenza giuridica della fattura di maggior importo. In particolare, la CTR aveva applicato la regola dell’art. 21, primo comma, d.P.R. n. 633/1972, secondo cui la fattura si ha per emessa solo all’atto della consegna o spedizione alla controparte, essendo emerso che il documento non era stato trasmesso alla cessionaria. L’Amministrazione non aveva criticato adeguatamente tale ragione, limitandosi a contestazioni di merito, inidonee nel giudizio di legittimità.
Richiamato il consolidato principio per cui, in presenza di una pluralità di rationes decidendi, la mancata impugnazione di una di esse rende inammissibili le censure relative alle altre per sopravvenuto difetto di interesse, la Corte ha rigettato il ricorso, con esonero delle spese in ragione dell’inammissibilità del controricorso.
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Nota della Redazione
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