Obbligo del Ministero di eseguire il giudicato sul bonus docente (TAR Lazio n. 11799 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo non può sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta dalla sentenza passata in giudicato, ma deve limitarsi a verificarne l’esecuzione. L’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento grava sull’Amministrazione debitrice, la quale, in caso di inerzia e in assenza di chiarimenti, è condannata a ottemperare. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice nomina un Commissario ad acta che provvede in via sostitutiva all’esecuzione, su richiesta della parte ricorrente.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto di una docente a usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando il Ministero all’accredito della somma. Non avendo l’Amministrazione ottemperato alla statuizione di condanna, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., previa notifica della sentenza ai fini esecutivi e decorso del termine di 120 giorni previsto dalla legge. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza fornire chiarimenti in merito all’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, accertando che la sentenza azionata era regolarmente passata in giudicato e notificata all’Amministrazione nelle forme di legge, nonché decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, come modificato dal d.l. n. 269/2003. Ha inoltre confermato la propria competenza funzionale ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non aveva fornito alcuna indicazione circa la corretta esecuzione della sentenza. Richiamando il principio giurisprudenziale per cui l’onere della prova dell’avvenuto adempimento grava sul debitore (Cass. 13533/2001), il giudice amministrativo ha ritenuto la pretesa fondata, precisando che i presupposti del diritto riconosciuto non sono sindacabili in sede di ottemperanza: l’accertamento contenuto nel giudicato non può essere rimesso in discussione.
Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato fin da ora quale Commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà all’esecuzione su richiesta della ricorrente.
Il Collegio ha, infine, disposto l’invio di copia del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti e all’Organismo Indipendente di Valutazione, stigmatizzando la situazione di criticità determinata dall’inerzia dell’Amministrazione, la quale espone la stessa al pagamento di ulteriori spese di lite. Le spese di giudizio, liquidate in € 800,00, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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