Revoca nulla osta: l’indicazione dell’alloggio non richiede obblighi ulteriori (TAR Lombardia n. 666 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione di ospitalità resa dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 7, d.lgs. n. 286/1998, corredata dalla dichiarazione di idoneità alloggiativa rilasciata dal Comune competente, è idonea a soddisfare il requisito dell’alloggio richiesto dall’art. 8-bis, comma 1, d.P.R. n. 394/1999, non essendo imposto al datore di lavoro alcun obbligo ulteriore rispetto alla mera indicazione di un alloggio munito dei requisiti di legge. Le eventuali carenze documentali rilevate dall’Amministrazione non possono condurre direttamente alla revoca del nulla osta, dovendosi attivare il soccorso istruttorio prima di adottare un provvedimento negativo.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Sondrio aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato già rilasciato, sul presupposto di presunte carenze relative alla comunicazione di ospitalità nell’alloggio sito in Morbegno. Il provvedimento di revoca era stato emesso in data 25 marzo 2026, nonostante la comunicazione fosse stata resa ai sensi dell’art. 7, d.lgs. n. 286/1998 e corredata dalla dichiarazione di idoneità alloggiativa rilasciata dal Comune di Morbegno il 4 marzo 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, in sede di esame della domanda cautelare, ha ritenuto che il ricorso fosse assistito da fumus boni iuris alla luce di un primo sommario esame della vicenda. La comunicazione di ospitalità, corredata della dichiarazione di idoneità alloggiativa comunale, è stata valutata come corrispondente alla dichiarazione prevista dall’art. 8-bis, comma 1, d.P.R. n. 394/1999.
La norma richiamata, secondo la lettura del Collegio, impone al datore di lavoro unicamente l’indicazione di un alloggio fornito di determinati requisiti, senza pretendere l’assunzione di obblighi ulteriori. La corrispondenza tra la comunicazione di ospitalità e la dichiarazione richiesta dalla normativa sul lavoro subordinato degli stranieri ha pertanto indotto il Tribunale a ritenere non manifestamente infondata la censura avverso il provvedimento di revoca.
Quanto alle ulteriori carenze rilevate dall’Amministrazione a fondamento della revoca, il Collegio ha osservato che esse avrebbero dovuto essere oggetto di soccorso istruttorio prima di giungere all’adozione del provvedimento negativo. La mancata attivazione di tale strumento, in presenza di documentazione sostanzialmente idonea, ha pertanto costituito elemento ulteriore a sostegno dell’accoglimento dell’istanza cautelare.
Il Tribunale ha quindi accolto la domanda cautelare, sospendendo il provvedimento impugnato ai fini di un motivato riesame da parte dell’Amministrazione e fissando la camera di consiglio del 3 dicembre 2026 per il prosieguo del giudizio.
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Nota della Redazione
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