Obbligo di provvedere espresso anche in caso di ragioni ostative al rilascio del permesso di soggiorno (TAR Puglia n. 983 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, sancito dall’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990, non viene meno neppure quando sussistano ragioni obiettive che impediscono l’adozione dell’atto ampliativo richiesto. L’inerzia non è giustificata dalla circostanza che il provvedimento favorevole sia stato revocato o che l’istanza appaia eventualmente infondata: l’ente è comunque tenuto a riscontrare la domanda, anche solo per rilevarne l’inammissibilità o disporne l’archiviazione. In tali ipotesi, il provvedimento può essere redatto in forma semplificata, ma non può mancare del tutto.

Il Fatto

Alcuni cittadini stranieri adivano il TAR Puglia per accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Taranto in relazione alle istanze di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, come rinnovate con atto di diffida. I ricorrenti chiedevano la condanna dell’amministrazione a provvedere espressamente entro un termine breve, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

L’amministrazione resistente eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, deducendo che i nulla osta al lavoro subordinato erano stati revocati e che gli ingressi erano avvenuti contra legem, per essere stati rilasciati i visti in assenza dei necessari controlli e del parere dell’Ispettorato del lavoro.

La Motivazione della Corte

Il TAR richiama il principio per cui l’art. 2, comma 1, legge n. 241/1990 impone all’amministrazione di concludere il procedimento avviato su istanza di parte con l’adozione di un provvedimento espresso, rilevando che l’inerzia dello Sportello Unico per l’Immigrazione risultava priva di giustificazione.

Il Collegio esclude che le circostanze ostative eccepite dalla difesa erariale possano assumere rilievo: anche a fronte di ragioni obiettive che non consentono il rilascio dell’atto ampliativo, permane l’obbligo dell’ente di riscontrare l’istanza. Tale obbligo sussiste persino al solo fine di rilevare l’inammissibilità o di provvedere all’archiviazione del procedimento.

A sostegno di tale conclusione, il TAR richiama un precedente del TAR Campania Napoli, Sez. III, 14.12.2023, n. 6922, secondo cui l’attuale formulazione dell’art. 2, comma 1, cit., anche in caso di manifesta irricevibilità, inammissibilità e improcedibilità della domanda, impone l’adozione di un provvedimento espresso, consentendo soltanto una redazione in forma semplificata, ma non giustificando una condotta meramente inerte.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è accolto e lo Sportello Unico per l’Immigrazione è condannato a riscontrare con provvedimento espresso l’atto di diffida nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Il TAR dispone infine che, in caso di inutile decorso del termine, si procederà su istanza di parte alla nomina di un commissario ad acta, con spese a carico dell’amministrazione resistente e possibili profili di danno erariale, compensando le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *