Ottemperanza alla sentenza sulla carta docente e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 408 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Accertato il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del titolo entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. La penalità di mora non va irrogata quando l’adempimento richieda l’instaurazione di un procedimento complesso che coinvolge più soggetti e il ritardo sia riconducibile all’eccezionale mole dei procedimenti. Non vi è luogo a provvedere sulla nullità degli atti in violazione del giudicato quando tali atti non siano stati adottati.
Il Fatto
Con sentenza n. 2054/2025 il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, ha dichiarato il diritto di una docente di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore di 500,00 euro, oltre accessori.
Notificata la sentenza e trasmessa la documentazione utile all’adempimento, la docente ha rilevato il perdurante inadempimento dell’Amministrazione. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta, la condanna alla penalità di mora e la declaratoria di nullità di eventuali atti elusivi. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente qualificato il titolo azionato: si tratta di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, come attestato in atti, riconducibile alla categoria dei provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette il giudizio di ottemperanza.
È stato verificato il rispetto del termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. Quanto all’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, è stata documentata la notificazione della sentenza al Ministero intimato.
Nel merito, accertato il rituale esercizio dell’azione e il perdurante inadempimento, il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempienza ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuandolo nel direttore generale competente, con facoltà di delega e senza diritto ad alcun compenso, richiamando sul punto l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e i criteri applicativi già seguiti in casi analoghi.
Il Collegio ha invece respinto la domanda di penalità di mora. L’esecuzione delle sentenze sulla carta elettronica del docente comporta un procedimento complesso che coinvolge più soggetti; il ritardo è inoltre riconducibile all’eccezionale mole dei procedimenti concernenti il rilascio della carta.
Infine, il Tribunale ha dichiarato il non luogo a provvedere sulla domanda di nullità degli atti in violazione del giudicato, non essendo emersa l’adozione di siffatti provvedimenti. Le spese, liquidate in 500,00 euro, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore.
Nota della Redazione
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