Responsabilità della società costituita dopo i fatti per pubblicità illecita su YouTube (Cons. Stato n. 5668 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La società costituita in epoca successiva alla realizzazione dei video illeciti non risponde della violazione del divieto di pubblicità ai giochi d’azzardo con vincite in denaro, dovendosi la condotta imputare esclusivamente al content creator persona fisica che li ha realizzati e pubblicati. Il principio di non contestazione, previsto dall’art. 115 cod. proc. civ. e dall’art. 64 cod. proc. amm., opera esclusivamente nella sede giurisdizionale e non può estendersi alla fase procedimentale, nella quale la partecipazione del privato costituisce una semplice facoltà e non un onere foriero di conseguenze processuali. Ne deriva che la mancata o parziale difesa in sede procedimentale non preclude l’impugnazione del provvedimento sanzionatorio, in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 111 Cost.
Il Fatto
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha irrogato a una società una sanzione pecuniaria di 60.000 euro per violazione del divieto di pubblicità ai giochi e scommesse con vincite in denaro di cui all’art. 9 d.l. n. 87/2018. L’illecito è stato contestato nella qualità di titolare di un canale YouTube sul quale erano stati diffusi video promozionali di siti di gioco d’azzardo. A monte, l’Autorità aveva sanzionato la piattaforma proprietaria del canale e, acquisito l’elenco dei content creator, ha esteso l’accertamento alla società formalmente titolare del canale.
La società ha impugnato la delibera davanti al TAR Lazio, che ha accolto il ricorso rilevando che l’atto sanzionatorio si fondava su un dato puramente formale. L’Autorità ha proposto appello, contestando anche il rigetto dell’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta anzitutto la questione preliminare. L’Autorità sosteneva che la società, non avendo adeguatamente difeso le proprie ragioni in sede procedimentale, avesse di fatto accettato la contestazione, con conseguente inammissibilità del ricorso. Il Collegio respinge la censura: il principio di non contestazione, evocato dall’appellante, è limitato alla sola sede giurisdizionale e non può condizionare la precedente fase amministrativa.
Sul punto la Corte richiama l’art. 6 della legge n. 241/1990, che grava l’amministrazione del dovere di acquisire d’ufficio tutti i fatti e i documenti necessari ai fini della determinazione finale. Se il privato, titolare di una mera facoltà di partecipazione, non solleva obiezioni, l’amministrazione non è per questo esonerata dal verificare la correttezza dei presupposti di fatto e di diritto. La partecipazione è dunque una facoltà e un diritto, ma non un onere suscettibile di precludere la tutela giurisdizionale, in forza degli artt. 24 e 111 Cost. La Corte richiama sul punto Cons. Stato, Sez. II, n. 6372 del 2022. Ne segue che il ricorso non può qualificarsi strumentale o abusivo, trattandosi di legittimo esercizio del diritto di difesa.
Nel merito, il Collegio conferma l’estraneità della società ai fatti. È pacifico che la società sia nata successivamente alle condotte contestate. Il content creator ha realizzato i video tra il 2019 e il 2023 in forza di un contratto sottoscritto personalmente con la piattaforma, che ha corrisposto a lui, persona fisica, i compensi in base alle visualizzazioni. La società era del tutto estranea all’illecito.
La Corte rileva inoltre che l’Autorità ha omesso di valutare la comunicazione con cui la piattaforma aveva indicato il content creator quale autore dei canali e destinatario delle fatturazioni, confermata dalle ricevute di pagamento e dalla comunicazione della Guardia di Finanza. Il provvedimento sanzionatorio è stato notificato solo alla società, restando estranea al procedimento la persona fisica, alla quale non è pertanto possibile estendere l’efficacia dell’atto.
Quanto alla richiesta di rinvio per i dubbi di legittimità dell’art. 9 d.l. n. 87/2018, la Corte la ritiene irrilevante rispetto alla posizione della società. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese di lite, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.
Nota della Redazione
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