Spese del terzo chiamato e abuso del diritto di difesa (Cass. civ. Sez. III n. 6144 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel riparto delle spese di lite, il rimborso di quelle sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto va posto a carico dell’attore qualora la chiamata si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto alcuna domanda nei confronti del terzo. Il rimborso resta invece a carico di chi ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo quando l’iniziativa del chiamante, manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa. L’accertamento relativo all’eventuale abuso va condotto ex ante, alla luce della prospettazione dei fatti contenuta negli atti introduttivi, e non alla luce dell’esito dell’istruttoria. Il principio opera, in linea generale, in tutti i casi di chiamata in giudizio di terzi da parte del convenuto e non solo nell’ipotesi di chiamata in garanzia. La valutazione discrezionale sulla soccombenza reciproca e sulla misura della compensazione è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Un soggetto agisce in giudizio nei confronti di una società per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente arrecati a un immobile in occasione dell’edificazione di un fabbricato sul fondo adiacente, oltre all’arretramento della recinzione di confine, dedotta come interamente ricadente nella propria proprietà. La convenuta contesta le domande e propone domanda riconvenzionale subordinata di usucapione.

La società chiama poi in causa il direttore dei lavori, quale preteso effettivo responsabile, e la propria compagnia assicurativa per la responsabilità civile; il terzo chiamato a sua volta evoca le proprie assicuratrici. Il tribunale rigetta le domande attoree e regola le spese tra le parti; la corte d’appello, in parziale riforma, accoglie la domanda di regolamento di confini e condanna la convenuta all’arretramento del muro, compensando tra attore e convenuta le spese di entrambi i gradi e ponendo a carico della convenuta le spese in favore del terzo chiamato e delle assicuratrici.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente censura la compensazione delle spese del doppio grado, sostenendo che la corte territoriale avrebbe adottato un criterio arbitrario e non ponderato nella valutazione della soccombenza reciproca. Il motivo è rigettato. La Corte rileva che una domanda attorea è stata rigettata e l’altra, sia pure non integralmente, accolta, con corrispondente rigetto della domanda riconvenzionale subordinata: la situazione di reciproca soccombenza parziale sussiste.

Il Collegio ribadisce che la valutazione delle proporzioni della soccombenza e delle quote di spese da ripartire o compensare, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sottratto al sindacato di legittimità, senza obbligo di esatta proporzionalità tra domanda accolta e spese poste a carico del soccombente. Nella specie la valutazione non risulta arbitraria.

Quanto al rifiuto dell’attore di aderire alle proposte conciliative, la Corte ricorda che la condanna di cui all’art. 91, comma 1, secondo periodo, cod. proc. civ. non costituisce sanzione per danno punitivo, ma criterio di riparto dei costi del processo secondo il principio di causalità, sotteso a quello di soccombenza. Anche tale profilo rientra nella valutazione discrezionale riservata al giudice di merito.

Il secondo motivo è fondato. La decisione impugnata non è conforme all’indirizzo consolidato secondo cui il rimborso delle spese sostenute dal terzo chiamato va posto a carico dell’attore quando la chiamata si è resa necessaria in relazione alle tesi attoree poi infondate, restando invece a carico del chiamante solo in caso di abuso del diritto di difesa. La corte d’appello ha valutato l’infondatezza virtuale della chiamata alla luce dell’esito dell’istruttoria, anziché sulla prospettazione ex ante degli atti introduttivi. Il principio si applica, in linea generale, a tutti i casi di chiamata di terzi, non solo alla chiamata in garanzia.

Il terzo motivo, relativo alla condanna alle spese in favore dell’assicuratrice della responsabilità civile chiamata in garanzia, è parimenti fondato per ragioni analoghe: anche qui la corte territoriale ha operato una valutazione della fondatezza virtuale della domanda ormai assorbita, mentre avrebbe dovuto verificare, ex ante e a prescindere dall’istruttoria, se la chiamata fosse del tutto eccentrica rispetto alla domanda e costitutiva di abuso.

Il primo motivo è rigettato; il secondo e il terzo sono accolti; la sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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