Inammissibilità dell’appello dichiarata ma merito esaminato: assorbiti i motivi (Cass. civ. Sez. V n. 13302 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ove il giudice dell’appello, dopo avere dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione per difetto di specificità dei motivi, abbia ugualmente proceduto all’esame del merito, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, le argomentazioni di merito svolte devono ritenersi influenti ai fini della decisione e prive di effetti giuridici. Ne consegue che la parte soccombente non ha onere né interesse a impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione di inammissibilità, che costituisce la vera ragione della decisione. La declaratoria di inammissibilità, ove fondata sull’erroneo presupposto della carenza di specificità dei motivi, è pertanto censurabile per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., mentre i motivi ulteriori restano assorbiti per difetto di interesse.

Il Fatto

Una società in liquidazione impugnava l’avviso di accertamento notificatole per un periodo di imposta, con il quale l’Amministrazione finanziaria accertava maggiori operazioni attive imponibili, rideterminava l’IVA dovuta e richiedeva sanzioni e interessi. La commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la società proponeva appello e la commissione tributaria regionale, in sede di gravame, riteneva in primo luogo i motivi di appello difettosi di specificità e, in ogni caso, legittimo l’atto impugnato.

La società ricorreva quindi per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria; l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza d’appello per avere il giudice di secondo grado apoditticamente affermato l’inammissibilità dell’impugnazione, senza rilevare la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in cui sarebbe incorsa la sentenza di primo grado rispetto a due motivi ivi proposti. La Corte ritiene il motivo fondato.

Dalla pronuncia impugnata, e in particolare da quanto illustrato a pagina 5 della stessa, emerge che la commissione regionale ha dapprima percepito e poi esaminato le questioni sottoposte al suo esame. Da tale percezione si desume che le doglianze dell’appellante erano dotate di adeguata specificità, con conseguente erroneità della declaratoria di inammissibilità.

Alla luce di tale statuizione, i restanti motivi sono dichiarati inammissibili per difetto di interesse. Il giudice d’appello, nel dichiarare l’inammissibilità, si è spogliato della potestas iudicandi: dopo avere esaminato e risolto le questioni relative alla specificità dei motivi, ha comunque aggiunto di voler prescindere da tali considerazioni per esaminare il merito.

Trova quindi applicazione la costante giurisprudenza di legittimità richiamata dalla Corte (Cass. Sez. III, ordinanza n. 27388 del 19.09.2022), secondo cui, ove il giudice — dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d’impugnazione, così spogliandosi della potestas iudicandi — abbia ugualmente proceduto all’esame nel merito, le relative argomentazioni sono ininfluenti e prive di effetti giuridici. La parte soccombente non ha quindi onere né interesse a impugnarle, dovendo censurare soltanto la dichiarazione di inammissibilità, che costituisce la vera ragione della decisione.

In conclusione, in accoglimento del primo motivo, assorbiti i restanti per difetto di interesse, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame del merito, in diversa composizione, che statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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