Divisione ereditaria: istanza di assegnazione ex art. 720 c.c. proponibile in appello (Cass. civ. Sez. II n. 3487 del 07.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di divisione, l’istanza di attribuzione di un bene immobile indivisibile ex art. 720 c.c. costituisce una sollecitazione dell’interessato in ordine alle modalità attuative della divisione e integra una mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione. Essa può essere formulata anche in grado d’appello, non configurandosi alcuna decadenza. La mancata reiterazione della richiesta all’udienza di precisazione delle conclusioni non è sufficiente per ritenere rinunciato il diritto, occorrendo che la volontà di rinuncia scaturisca da istanze successive incompatibili. Il giudice del rinvio deve riesaminare le richieste e stabilire quale debba prevalere, applicando i criteri degli artt. 702 e ss. c.c.

Il Fatto

Con sentenza n. 615/2021 la Corte d’appello di Napoli, pronunciando sulle domande di divisione dell’asse ereditario, dichiarava aperta la successione legittima, individuava le quote spettanti ai nove fratelli del de cuius e assegnava in comunione pro indiviso un fabbricato rurale ad alcuni di essi. Il giudice di merito rilevava che solo questi ultimi avevano coltivato l’istanza di assegnazione, mentre l’analoga istanza formulata dagli attuali ricorrenti doveva ritenersi abbandonata, perché non reiterata all’udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi al Tribunale.

Avverso tale pronuncia i ricorrenti proponevano ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 720 c.c. e 189 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo. I controricorrenti resistevano con controricorso e memoria illustrativa.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata trascrizione dei contenuti della c.t.u. L’eccezione è infondata: l’omissione non si è tradotta in un difetto di completezza delle allegazioni difensive, poiché sono state dedotte questioni in diritto suscettibili di delibazione a prescindere dal contenuto degli accertamenti del consulente.

Nel merito, il motivo è fondato. La Corte richiama il principio costante della propria giurisprudenza secondo cui, nel giudizio di divisione, l’istanza di attribuzione di un bene immobile indivisibile ex art. 720 c.c. costituisce una sollecitazione dell’interessato in ordine alle modalità attuative della divisione. Essa integra una mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione, formulabile anche in grado d’appello (Cass. 3497/2019; Cass. 12119/2008).

La mancata reiterazione della richiesta all’udienza di precisazione delle conclusioni non era dunque sufficiente per ritenere che i ricorrenti avessero rinunciato all’assegnazione. Le conclusioni hanno la sola funzione di illustrazione delle richieste già introdotte (Cass. 26944/2018; Cass. 24728/2011), occorrendo che la volontà di rinuncia scaturisse da istanze successive incompatibili (Cass. 2335/1995; Cass. 2364/1981).

I ricorrenti avevano inoltre legittimamente riproposto la richiesta in appello, non configurandosi alcuna decadenza (Cass. 24174/2021; Cass. 9689/2000; Cass. 12111/1998). Il giudice del rinvio dovrà riesaminare le rispettive richieste e stabilire quale debba prevalere, in applicazione dei criteri degli artt. 702 e ss. c.c.

L’unico motivo è quindi accolto, la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

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