Titolare disponibilità giuridica legittimato al conto giudiziale di azioni e quote (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 31 del 21.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di conti giudiziali relativi a titoli azionari e quote di partecipazione di enti pubblici, il consegnatario è individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista. Negli enti locali, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, tale veste è assunta dal sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto deve contenere la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore a inizio e fine esercizio, le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive dei titolari delle partecipazioni. Il conto reso da un soggetto privo di tale legittimazione è improcedibile, non essendo configurabile a suo carico l’obbligo di resa.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale per l’esercizio 2022 di una società partecipata da un ente locale, reso dal direttore generale della stessa società in qualità di consegnatario delle azioni della compagine partecipata.

Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio, richiamando un orientamento contabile secondo cui l’obbligo di resa grava sul titolare della disponibilità giuridica dei titoli, non sul detentore materiale. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, per non essere il soggetto che ha reso il conto qualificabile come consegnatario dei titoli azionari e delle quote.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica investe l’individuazione del soggetto tenuto alla resa del conto relativo a titoli azionari e quote di partecipazione di enti pubblici. Il Collegio muove dalla giurisprudenza contabile, richiamata dal magistrato relatore (sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020, n. 17 del 2010; sez. Veneto n. 99 del 2019, n. 122 del 2017; sez. Molise n. 64 del 2017), per cui la veste di agente contabile spetta a chi esercita i poteri dell’azionista per legge o per delega, avendone la disponibilità giuridica.

L’attività del consegnatario non è di mera detenzione, ma di gestione: egli rappresenta l’ente alle riunioni societarie ed esercita, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione. Da qui la conferma che il riferimento rilevante non è quello materiale, ma quello giuridico.

Per il Comune, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, tale veste è assunta dal sindaco, organo di vertice dell’amministrazione. La Corte richiama l’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, che espressamente prevede che per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio siano esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato (sez. Toscana n. 127 del 2020).

Il Collegio precisa poi il contenuto del conto: esso deve descrivere i titoli e la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con l’indicazione dei motivi delle variazioni (sez. Veneto n. 122 del 2017 e n. 62 del 2012; sez. Molise n. 64 del 2017), e deve esporre le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche. L’obbligo sussiste anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio e destinatari della medesima esigenza informativa sui poteri di gestione (sez. Toscana n. 20 del 2024).

Ne deriva che il conto in esame è stato reso da un soggetto non legittimato, con conseguente improcedibilità del giudizio. Stante il tenore della pronuncia, non vi è luogo a statuizione sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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