Inconfigurabilità dell’obbligo di resa del conto per il consegnatario di beni comunali (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 215 del 05.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, in capo al consegnatario di beni del Comune, un obbligo di resa del conto giudiziale allorché la gestione non abbia ad oggetto beni mobili o materie per i quali sussista il debito di custodia disciplinato dagli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924. Il prospetto redatto sul Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996 non è idoneo, di per sé, a fondare l’obbligo di rendicontazione. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio contabile, con restituzione degli atti all’ente locale interessato.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da un agente contabile, qualificato come consegnatario di beni del Comune, relativamente all’esercizio finanziario 2019. Il conto, iscritto sul registro dei conti giudiziali, era stato presentato secondo il Modello 24 allegato al d.P.R. n. 194/1996, prospetto contabile previsto per la gestione del consegnatario di beni degli enti locali.
La Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità del conto. La questione approda quindi davanti alla Sezione giurisdizionale, che deve verificare se sussista effettivamente l’obbligo di resa del conto in capo all’agente contabile.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla qualificazione del conto in esame. Il prospetto ricalca il modello contabile previsto per il consegnatario di beni di province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane. Tuttavia, osserva la Corte, la gestione oggetto del giudizio non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia.
Il riferimento normativo è agli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale, contenuto nel R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali in forza dell’art. 93 TUEL. È su questa base che si radica l’obbligo di rendicontazione del consegnatario.
La Corte richiama quindi la conformità della conclusione della Procura alla giurisprudenza contabile, citando numerose pronunce di diverse Sezioni regionali. Tale orientamento, consolidato, esclude che possa configurarsi un obbligo di resa del conto giudiziale quando la gestione non abbia ad oggetto i beni custodi.
Ne deriva, sul piano processuale, la declaratoria di improcedibilità del giudizio, con la conseguente restituzione degli atti all’ente locale interessato. La Corte dà atto della presenza in aula dell’agente contabile e nulla dispone per le spese, in ragione del tipo di pronuncia adottato.
Nota della Redazione
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