Revoca finanziamento e cessazione materia del contendere per pagamento integrale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 71 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, nel giudizio di responsabilità amministrativa, presuppone che le parti diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. L’integrale pagamento della somma contestata, effettuato prima dell’udienza, legittima la declaratoria di cessazione. La mancata costituzione dei convenuti comporta la declaratoria di contumacia ai sensi dell’art. 93 c.g.c. In tali evenienze, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., tenuto conto delle ragioni e della tempistica dell’adempimento.
Il Fatto
La Procura contabile aveva citato in giudizio una società in nome collettivo e i suoi soci amministratori per ottenere la condanna al pagamento, in favore della Regione Piemonte, di euro 5.860,67 a titolo di danno erariale. La somma derivava dalla revoca di un finanziamento agevolato concesso nel 2010 tramite Finpiemonte s.p.a. e dalla mancata restituzione delle quote indebitamente percepite, a seguito dell’omessa presentazione della rendicontazione di spesa nel termine previsto dal bando regionale.
La società, dopo vari solleciti e l’escussione parziale del garante, era stata costituita in mora per il credito residuo. A seguito dell’invito a dedurre notificato dalla Procura e dell’atto di citazione, i convenuti non si costituivano in giudizio. Prima dell’udienza, tuttavia, Finpiemonte comunicava l’avvenuto integrale pagamento della somma contestata, comprensiva di quota capitale e oneri di agevolazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato la contumacia dei convenuti, non costituitisi nonostante la regolarità della notifica dell’atto di citazione e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 93 c.g.c.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che, con comunicazione del 19 febbraio 2026, Finpiemonte s.p.a. aveva riferito del versamento ricevuto in data 10 febbraio 2026 dalla società debitrice, unitamente ai soci amministratori, per la somma complessiva di euro 5.860,67, imputata per euro 3.977,53 a estinzione della sorte capitale e per euro 1.883,14 a estinzione degli oneri di agevolazione. Ulteriore documentazione, pervenuta in data 17 e 31 marzo 2026, comprovava l’integrale introito della somma e l’esecuzione del bonifico.
. Osserva il Collegio che prima della celebrazione dell’odierno dibattimento si è provveduto al pagamento integrale di quanto dovuto; ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha precisato che tale istituto presuppone che le parti diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale e che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.
La Corte, infine, ha disposto l’integrale compensazione delle spese di giudizio ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., tenuto conto delle ragioni e della tempistica che avevano condotto alla declaratoria di cessazione, riconoscendo la soccombenza virtuale dei convenuti ma compensando integralmente le spese.
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Nota della Redazione
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